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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45503/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la pretermissione di una doglianza: la mancata valutazione della incompatibilità tra il riconoscimento della circostanza aggravante dei "futili motivi" e la sua responsabilità in concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p., sostenendo che la sua responsabilità ex art. 116 fosse di natura colposa (come riconosciuto in primo grado) e quindi non compatibile con l'aggravante. Ha richiamato anche l'art. 118 c.p. (secondo cui le circostanze aggravanti relative ai motivi a delinquere, all'intensità del dolo, al grado della colpa e attinenti alla persona del colpevole vanno valutate solo rispetto alla persona cui si riferiscono) e ha sostenuto che l'omessa considerazione fosse decisiva perché avrebbe impedito il riconoscimento della circostanza aggravante e, conseguentemente, l'accesso al rito abbreviato.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei presupposti dell'impugnazione straordinaria ex art. 625-bis c.p.p. Ha ritenuto che non vi sia stata alcuna omissione: la Prima Sezione Penale aveva esaminato e respinto la censura, motivando che la futilità del motivo poteva essere riferita alla porzione di condotta dolosa dell'imputato (l'aggressione fisica), anche se l'evento morte si era poi verificato come epilogo in parte colposo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul concorso anomalo (art. 116 c.p.), secondo cui è possibile imputare all'agente la porzione dolosa dell'azione e l'aggravante quando sussista un nesso psicologico tra la condotta voluta e l'evento. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. pen.

    Disciplina il concorso anomalo: responsabilità dell'agente per la porzione di condotta voluta a titolo di dolo e, ove esista un nesso causale e psicologico, per l'evento più grave come coefficiente di colpa in concreto.

  • art. 118 cod. pen.

    Stabilisce che le circostanze aggravanti relative ai motivi del delitto, all'intensità del dolo, al grado della colpa e attinenti alla persona del colpevole sono valutate rispetto alla persona cui si riferiscono; il ricorso aveva invocato questo principio per sostenere l'incompatibilità tra aggravante e responsabilità ex art. 116.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso per omessa considerazione di deduzioni nell'ambito del ricorso per cassazione: richiede la totale pretermissione delle doglianze e che l'errore abbia condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, tra l'altro, la condanna alle spese e il versamento di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale norma per la somma di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Per la fattispecie di concorso anomalo (art. 116 c.p.) l'aggravante dei "futili motivi" può essere attribuita alla porzione di condotta dolosa dell'agente: non è necessario che l'intero evento (es. la morte) sia stato voluto affinché l'aggravante possa essere riconosciuta, purché sussista un nesso psicologico tra la condotta dolosa e l'evento.
  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. per omissione di deduzione richiede la prova di una totale pretermissione: non è sufficiente contestare la valutazione o la motivazione della Corte, bisogna dimostrare che la doglianza non è stata considerata affatto.
  • Quando si censura l'incompatibilità tra una circostanza aggravante e una forma di partecipazione (es. concorso anomalo), la difesa deve dimostrare che l'aggravante non è imputabile nemmeno a una porzione della condotta dolosa del concorrente; altrimenti il giudice può ricollegare l'aggravante alla parte dolosa dell'azione.
  • Le impugnazioni che mirano a ribaltare valutazioni di fatto, di prova o di correttezza giuridica della motivazione della Corte si espongono al rischio di inammissibilità se proposte tramite il rimedio straordinario per omessa considerazione; tali profili vanno dedotti con gli strumenti ordinari di impugnazione.
  • Chi propone un ricorso straordinario per omissione deve indicare con precisione il passaggio omesso e le conseguenze decisive di tale omissione; argomentazioni generiche o alternative alla motivazione fornita dalla Corte rischiano di essere ritenute infondate.

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