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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17062/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi non specifici, non argomentati e diretti sostanzialmente a una rivalutazione del fatto preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. Il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza; con il secondo, in chiusura dell'atto, ha lamentato manifesta illogicità della motivazione. Ha inoltre censurato, in modo promiscuo e confuso, la qualificazione giuridica del fatto, il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze consistevano nella mera riproposizione della tesi difensiva già esaminata nei precedenti gradi e miravano a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i motivi non erano concretamente argomentati e, in presenza di doppia conforme, la motivazione delle sentenze di merito doveva essere letta unitariamente. La Corte ha richiamato anche la valutazione di inattendibilità di un teste e la valorizzazione della consapevolezza dell'origine furtiva del bene.

Norme richiamate

  • art. 207 c.p.p.

    La deposizione del teste richiamato era stata trasmessa al Procuratore per ipotesi di falsa testimonianza, elemento valorizzato dalla Corte di merito ai fini dell'inattendibilità della prova dichiarativa.

  • art. 712 c.p.

    La qualificazione del fatto ex art. 712 c.p. è indicata tra i profili di censura sollevati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la motivazione sul punto fosse adeguata, respingendo la critica come manifestamente infondata.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, le sentenze di merito possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale ai fini del controllo di legittimità.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre la tesi difensiva già disattesa nei gradi di merito, senza individuare specifiche violazioni di legge o reali vizi della motivazione.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, salvo che il ricorrente indichi in modo puntuale un vizio logico-giuridico della motivazione effettivamente dedotto e argomentato.
  • Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto, sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specifiche ragioni di illogicità o illegalità; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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