Ordinanza n. 980/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di chiusura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per dieci giorni, unitamente agli atti presupposti e all’ordinanza sindacale richiamata
Esito
La controversia
La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui è stata disposta la chiusura per dieci giorni dell’esercizio commerciale, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, i verbali di accertamento e sopralluogo e l’ordinanza sindacale presupposta, chiedendone l’annullamento e, per l’ordinanza sindacale, anche la disapplicazione, previa sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non emergono gli specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione dell’intervenuta esecuzione del provvedimento di chiusura, e ha disposto il contraddittorio su tale questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento e non ha deciso sulla domanda cautelare. Ha rilevato d’ufficio la possibile sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’esecuzione della chiusura disposta dall’amministrazione e ha assegnato alle parti dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione, nel rispetto del contraddittorio previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. L’eventuale declaratoria di improcedibilità è stata quindi riservata a una successiva decisione.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
occorre assegnare alle parti un termine per dedurre su quest’unica questione
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve assegnare alle parti un termine per il contraddittorio prima di definire il giudizio.
art. 9 l.r. Sicilia n. 7/2019
avvio di procedimento ex art. 9 l.r. n. 7 del 23/05/2019
Norma richiamata quale base della comunicazione di avvio del procedimento di chiusura; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Prima di dichiarare d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per intervenuta esecuzione dell’atto impugnato, il giudice amministrativo deve instaurare il contraddittorio sulla questione, assegnando alle parti un termine per presentare osservazioni ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- L’esecuzione di un provvedimento amministrativo di durata temporalmente limitata può porre una questione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di annullamento, ma tale esito non può essere dichiarato senza consentire alle parti di dedurre previamente sulla permanenza di un interesse concreto e attuale.
Come è indicizzato
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