Sentenza n. 1292/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.A.R. del Veneto, Sezione IV, n. 535/2024 del 19.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti contro tre cartelle di pagamento AGEA e un’intimazione di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal TAR Veneto, sostenendo che le tre cartelle di pagamento, pur intestate a soggetti giuridicamente distinti, fossero riconducibili alla medesima attività familiare di allevamento, al medesimo ruolo, alle medesime annate casearie, agli stessi codici tributo, al medesimo responsabile del procedimento e a identici profili di illegittimità. Deducevano quindi la sussistenza di una connessione oggettiva idonea a giustificare il ricorso cumulativo e collettivo. Nel merito riproponevano le censure relative alla prescrizione ultradecennale dei crediti, alla violazione degli artt. 1, 3 e 7 l. n. 241/1990 per carenza di motivazione e partecipazione, alla nullità per mancata notifica dell’avviso motivato di accertamento, alla decadenza prevista dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, all’assenza del presupposto del superamento della quota globale garantita nazionale, alla violazione della disciplina unionale sulle quote latte, all’erroneo calcolo degli interessi e ai vizi propri e derivati dell’intimazione di pagamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Ha ribadito che, nel giudizio di impugnazione, la regola è l’impugnazione di un solo provvedimento, con correlazione dei motivi a tale atto. Il ricorso cumulativo è eccezionalmente ammissibile soltanto quando gli atti siano collegati da una rigorosa connessione procedimentale o funzionale, siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e siano censurati con vizi comuni idonei a incidere nello stesso modo su tutti gli atti. Il ricorso collettivo richiede inoltre identità delle situazioni sostanziali e processuali. Nel caso concreto, le cartelle erano intestate e notificate a soggetti diversi, titolari di distinte posizioni giuridiche e di autonome partite IVA; mancava pertanto una connessione giuridicamente rilevante tra i rapporti debitori e una connessione procedimentale tra gli atti. L’identità o similitudine delle censure non era sufficiente, anche perché la prescrizione doveva essere valutata distintamente per ciascuna posizione. Inoltre, le cartelle e l’intimazione appartenevano a sequenze esecutive autonome, rispetto alle quali è esclusa la proposizione di un ricorso cumulativo e collettivo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Gli appellanti ne deducevano la violazione sotto il profilo della decadenza dall’emissione del ruolo e dalla notifica delle cartelle; la sentenza non esamina nel merito tale censura, poiché conferma l’inammissibilità del ricorso cumulativo e collettivo.
artt. 1, 3 e 7 l. n. 241/1990
Gli appellanti richiamavano tali disposizioni per contestare la motivazione delle cartelle e la mancata partecipazione procedimentale; le relative censure non sono state esaminate nel merito.
Reg. CEE n. 856/84
Invocato dagli appellanti con riguardo al presupposto del prelievo supplementare e al superamento della quota globale garantita; la sentenza non decide la questione sostanziale.
Reg. CEE n. 3950/92
Richiamato dagli appellanti per contestare il fondamento del prelievo supplementare; la censura non è stata esaminata nel merito.
Reg. CE n. 1788/2003
Richiamato dagli appellanti in relazione al principio per cui il prelievo sarebbe dovuto solo in caso di superamento della quota assegnata allo Stato membro; la sentenza non affronta tale questione.
Massime di principio
- Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile solo in presenza di una rigorosa connessione procedimentale o funzionale tra gli atti, tale da rendere comune e omogenea la cognizione delle censure dedotte; la mera analogia o identità dei vizi prospettati non è sufficiente.
- La connessione procedimentale richiesta per il ricorso cumulativo presuppone che i diversi provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che le censure incidano nella medesima misura su tutti gli atti impugnati.
- Il ricorso collettivo è eccezionalmente ammissibile solo quando ricorrano identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti; la comunanza di attività economica o familiare non elimina l’autonomia giuridica delle singole posizioni debitorie.
- La prescrizione del credito costituisce una questione individuale, da valutare in relazione alla specifica posizione debitoria, e può quindi impedire la trattazione cumulativa di impugnazioni proposte da soggetti diversi.
- Gli atti esecutivi appartenenti a sequenze procedimentali distinte e autonome non possono essere impugnati mediante un unico ricorso collettivo e cumulativo, anche quando presentino contenuto analogo o derivino da una disciplina comune.
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