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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18708/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Moschetta era stato condannato per il reato di ricettazione (collegato al furto di 50 telefoni e all'utilizzo di uno di questi il 19.1.2012). Il difensore ha impugnato per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p. (esimente per particolare tenuità del fatto), sostenendo che la fattispecie rientrava nella "ricettazione attenuata" ex art. 648, comma 2, e che, alla luce della sentenza n.156/2020 della Corte Costituzionale, la causa di non punibilità avrebbe dovuto essere riconosciuta. La Procura Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Pur ritenendo che la questione sull'applicabilità dell'art. 131-bis fosse rilevante e che la motivazione della Corte territoriale sulla non applicabilità fosse insufficiente, la Corte ha constatato che, con riferimento alla data del sequestro (9.1.2012) e in assenza di sospensioni, sono trascorsi i termini prescrizionali (combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p.) e quindi il reato è interamente prescritto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (sent. n.156/2020) secondo cui l'esimente può operare anche per reati privi di minimo edittale di pena detentiva, salvo che la valutazione ex art.133 c.p. sia negativa, la condotta sia abituale o ricorra una delle ipotesi tassative previste dal secondo comma dell'art.131-bis.

  • art. 648, secondo comma, cod. pen. (ricettazione attenuata)

    La fattispecie è stata ritenuta nella ipotesi "lieve" dal primo giudice per il modesto valore del telefono e l'incensuratezza dell'imputato; ciò concorre a valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art.131-bis.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.156/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di art.131-bis che non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità ai reati senza minimo edittale di pena detentiva, delineando i limiti all'applicabilità (valutazione negativa ex art.133, abitualità, ipotesi elencate nel secondo comma).

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sul termine di prescrizione applicabile. La Corte ha richiamato il combinato disposto con l'art.161 per calcolare il termine prescrizionale complessivo.

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce i termini di incremento della pena ai fini della prescrizione; applicato insieme all'art.157, ha portato alla conclusione che sono trascorsi i dieci anni necessari per l'estinzione del reato considerato.

  • art. 3 Cost.

    Riferito dalla Corte Costituzionale come parametro di illegittimità per la parte di art.131-bis che discriminava i reati privi di minimo edittale.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) può essere applicata anche ai reati privi di minimo edittale di pena detentiva alla luce della sentenza n.156/2020 della Corte Costituzionale, salvo le eccezioni previste (valutazione negativa ex art.133, abitualità, ipotesi tassative).
  • Se la difesa solleva l'applicabilità di art.131-bis dopo un mutamento giurisprudenziale o costituzionale intervenuto in corso di causa, il giudice di merito deve motivare adeguatamente la sua decisione sull'applicazione dell'esimente; una motivazione sommaria o apparente può essere censurata in Cassazione.
  • Tuttavia, anche in presenza di rilievi favorevoli alla causa di non punibilità, il giudice della legittimità verifica sempre lo stato della prescrizione: se i termini prescrizionali sono integralmente maturati, la sentenza viene annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Il termine di prescrizione si calcola sulle date rilevanti (es. sequestro, contestazione) e tiene conto di eventuali periodi di sospensione; in assenza di sospensioni, il decorso può portare all'estinzione anche quando permangono questioni di merito non risolte.
  • Quando il primo giudice ha qualificato il fatto come "lieve" (es. ricettazione attenuata) sulla base di elementi concreti come il modesto valore del bene e l'incensuratezza, tali elementi rafforzano l'argomentazione per l'applicazione dell'art.131-bis, ma restano comunque oggetto di valutazione giudiziale e motivata.
  • In casi analoghi, difesa e giudici devono sempre controllare sia l'applicabilità di esimenti di tenuità sia lo stato della prescrizione: l'una può essere determinante per il merito, l'altra per l'immediata estinzione del reato.

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