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Sentenza

Sentenza n. 140/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 902/2024 in data 19 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva ordinato l’attribuzione di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, notificata al Ministero il 2 dicembre 2024. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente € 2.000,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia e l’inerzia dell’amministrazione, rilevando anche il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997. Nel corso del giudizio, con nota del 18 marzo 2026, ha comunicato l’intervenuta esecuzione della pronuncia, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione ha eseguito le statuizioni contenute nella sentenza del giudice del lavoro, facendo venir meno la pretesa sostanziale della ricorrente. Il giudice ha ritenuto che, prima dell’adempimento, sussistessero i presupposti per l’esperimento dell’ottemperanza: la ricorrente aveva provato il giudicato e l’inadempimento, l’amministrazione non si era costituita né aveva contestato l’omesso adempimento, ed era decorso il termine legale di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, e sono state liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per l’esecuzione del giudicato

    Disciplina l’azione di ottemperanza, esperibile per ottenere l’attuazione di una pronuncia giurisdizionale non eseguita.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti del rimedio dell’ottemperanza, in presenza di un giudicato non eseguito dall’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine era decorso dalla notificazione della sentenza al Ministero.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale parametro per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sull’importo dovuto.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile quando l’amministrazione non esegue una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, purché il ricorrente documenti il titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione.
  • Per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione della pronuncia all’amministrazione e, una volta scaduto, consente l’attivazione del rimedio dell’ottemperanza.
  • Se l’amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa sostanziale si estingue e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L’intervenuto adempimento dopo l’instaurazione del giudizio non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l’amministrazione abbia dato causa al processo con il proprio precedente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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