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Sentenza

Sentenza n. 229/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento n. 1278/2024 del 18 luglio 2024, con cui la Questura di Torino ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno del ricorrente nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202401945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione si era vincolata ad accogliere l'istanza del ricorrente in conseguenza del venir meno del motivo ostativo. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del diniego impugnato. Le spese di lite sono state compensate per la sussistenza di giustificati motivi.

TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Torino che aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno, deducendone l'illegittimità e chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha dichiarato che era venuto meno il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza e che avrebbe pertanto provveduto a rilasciare il titolo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il testo richiama la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nel corso del giudizio, l'amministrazione si è vincolata ad accogliere l'istanza e a rilasciare il titolo richiesto, facendo venire meno l'interesse alla decisione sulla legittimità del diniego.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rimuove in concreto la ragione ostativa e si vincola ad adottare il provvedimento richiesto, rendendo non più attuale la controversia sul diniego impugnato.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta una decisione nel merito sui vizi dedotti contro il provvedimento originariamente impugnato.
  • In presenza di una dichiarazione dell'amministrazione idonea a far venir meno l'interesse alla decisione, il giudice può compensare le spese qualora sussistano giustificati motivi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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