Cassazione Penale, Sentenza n. 02674/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per il reato di estorsione pluriaggravata con aggravante di stampo mafioso. Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio della motivazione sulla gravita indiziaria e sull'identificazione di Alvaro nelle intercettazioni, lamentando contraddizioni e carenza di riscontri esterni; (2) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari per mancata attualita del periculum libertatis, e mancata considerazione della possibilita di misure meno afflittive (in particolare arresti domiciliari con controllo elettronico), anche alla luce del lungo intervallo temporale trascorso e della detenzione scontata per altra causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla scelta della misura cautelare. Ha confermato che la valutazione della gravita indiziaria e l'identificazione operata dal giudice di merito non risultano travisate in modo incontestabile, ma ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha adeguatamente valutato e motivato la possibile esclusione della presunzione di necessita della custodia in carcere e la non valutazione concreta della misura alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il provvedimento e' stato annullato con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio sulla misura cautelare; la decisione non ha disposto la rimessione in libertà immediata del ricorrente e la Cancelleria dovrà trasmettere copia del dispositivo al Direttore dell'istituto di detenzione.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, per inquadrare la partecipazione di piu soggetti nel fatto estorsivo
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina l'estorsione; fonde la contestazione principale alla base della misura cautelare
art. 628 cod. pen., terzo comma n. 3
Richiamato in relazione alle modalita del fatto e alle circostanze aggravanti correlate allazione estorsiva
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento allaggravante e al contesto mafioso; elemento centrale per la qualificazione dell'aggravante e per la presunzione relativa di pericolosita
art. 416-bis.1 cod. pen.
Norma usata per delineare ulteriori profili aggravanti connessi all'attivita del sodalizio mafioso
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla esposizione difensiva e per la sintesi dei motivi nel ricorso, ai fini della motivazione in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento normativo del motivo di cassazione relativo a vizio di motivazione
art. 292 cod. proc. pen.
Parametri per la valutazione degli indizi; il giudice del riesame deve confrontarsi con il compendio indiziario secondo i criteri ivi indicati
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie, con onere di considerare eventuali ragioni di esclusione
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Collegata alla presunzione ex art. 275, richiamata nella valutazione della idoneita della custodia carceraria
legge n. 47 del 2015
Riforma che ha introdotto lobbligo di considerare, e di motivare specificamente, lapplicabilita degli arresti domiciliari con controllo elettronico quale misura alternativa
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Indicato come criterio di valutazione del tempo trascorso (tempo silente) tra fatti e adozione della misura cautelare
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza e la procedura in caso di rinvio per nuovo giudizio sulle misure cautelari
Massime di principio
- In ipotesi di reati aggravati ex art. 416-bis la legge prevede una presunzione relativa di necessita della custodia cautelare: per superarla occorrono elementi concreti, specifici e idonei a dimostrare la cessazione del pericolo, non il mero decorso del tempo.
- Il cosiddetto tempo silente non basta da solo a escludere il periculum libertatis; va valutato insieme ad altri elementi quali comportamento recente dellindagato, collaborazioni, trasferimenti territoriali o altri riscontri oggettivi.
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni e lidentificazione dei soggetti captati sono questioni di merito rimesse al giudice di merito; la Cassazione interviene se sussiste travisamento della prova o motivazione illogica o contraddittoria.
- Se la difesa prospetta possibilita di misure meno afflittive (per es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico), il giudice che applica la misura deve espressamente valutare e motivare il rifiuto di tali alternative; omessa o insufficiente motivazione sulla proporzionalita e adeguatezza comporta annullamento con rinvio.
- Lannullamento parziale della misura cautelare per vizi motivazionali non determina automaticamente la liberazione: la Corte puo rinviare per nuovo giudizio lasciando inalterata la misura fino alla nuova decisione.
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