Cassazione Civile, Ordinanza n. 02621/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali dovuti a un ingegnere per attività tecniche asseritamente svolte in favore dell’originario debitore. L’opponente contestava di aver conferito l’incarico, contestava l’effettivo espletamento di alcune prestazioni e, in subordine, eccepiva la prescrizione del credito. La Corte d’appello accoglieva solo in parte l’opposizione, ritenendo non provate tre delle cinque prestazioni fatturate, ma confermando il credito per due attività ritenute eseguite, liquidate secondo il parere di congruità dell’Ordine degli Ingegneri. In cassazione l’erede del debitore deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il professionista non avesse provato il conferimento dell’incarico, l’esecuzione delle prestazioni e il quantum, e che il parere di congruità dell’Ordine non fosse decisivo; 2) violazione dell’art. 2946 c.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato l’eccezione di prescrizione ordinaria decennale e che la data di esecuzione delle prestazioni dovesse essere provata dal professionista.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le censure, sotto la veste di violazione di legge, miravano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito; ha precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in casi specifici e che l’art. 2697 c.c. è violato solo se l’onere della prova venga posto a carico di soggetto diverso da quello previsto dalla legge, non quando si contesti l’apprezzamento sull’esito della prova. Ha inoltre rilevato che il riferimento alla parcella vistata dall’Ordine e alla mancata contestazione della congruità in primo grado integrava una valutazione di merito non sindacabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva in cassazione una questione di prescrizione ordinaria decennale non dimostrata come specificamente dedotta in appello, quindi nuova; di conseguenza, non poteva dirsi omessa pronuncia su una questione non ritualmente devoluta. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non basta contestare la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla con prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale.
art. 2697 c.c.
è violato solo se l'onere probatorio viene erroneamente assegnato a una parte diversa da quella gravata; non quando si censuri la valutazione dell'esito della prova.
art. 2946 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione ordinaria decennale del credito professionale; la Corte ha reputato la censura inammissibile perché nuova in cassazione.
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia non è configurabile se la questione non risulta ritualmente devoluta al giudice di appello.
art. 360 c.p.c.
richiamato per delimitare il perimetro del sindacato di legittimità sulle violazioni di legge, sui vizi processuali e sui vizi motivazionali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non è consentito usarla per contestare la mera valutazione delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca a un mezzo di prova un valore giuridico diverso da quello previsto dall'ordinamento o dichiari di valutarlo secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetto a prova legale.
- L'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. consiste nell'assegnazione dell'onere della prova a una parte diversa da quella gravata; se il giudice ritiene, correttamente o erroneamente, che la parte onerata abbia assolto l'onere, la critica riguarda la valutazione del fatto e non la ripartizione dell'onere probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una contestazione sulla ricostruzione del fatto e sull'apprezzamento delle prove in una denuncia di violazione di legge.
- La questione non esaminata dal giudice di appello non può essere dedotta per la prima volta in cassazione: la sua novità la rende inammissibile e impedisce di configurare un'omessa pronuncia.
- Il parere di congruità di un Ordine professionale può essere valorizzato dal giudice di merito come elemento del convincimento, soprattutto se non specificamente contestato dalla controparte nel giudizio di merito.
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