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Sentenza

Sentenza n. 876/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n°580/2024 emessa dal Tribunale di Catania - Sez. Lavoro, nella causa iscritta al n°8884/2023 R.G., in data 31/01/2024, notificata in forma esecutiva nelle modalità del novellato art.475 c.p.c. l’11/11/2024, e con attestazione di passaggio in giudicato del 24/10/2025.

Giustizia amministrativa202502241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente per € 500,00, oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui era stato ordinato di attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre accessori. Ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo esecutivo né dimostrare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione e delle regole sul deposito del ricorso, nonché l'avvenuta notificazione della sentenza all'amministrazione ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato il perdurante inadempimento del Ministero: l'amministrazione non ha contestato l'idoneità del titolo all'esecuzione e non ha provato il pagamento, gravando su chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi l'onere di provarli ai sensi dell'art. 2697 c.c. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, anch'egli tenuto a provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Ammette il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal provvedimento.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiede, ai fini dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice; nel caso concreto tale adempimento è stato ritenuto documentato.

  • art. 2697 c.c.

    Impone a chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di provarli; pertanto, l'amministrazione che deduca l'avvenuto pagamento deve dimostrarlo.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    È richiamato dal titolo esecutivo per la determinazione degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta alla ricorrente.

  • art. 22 l. n. 724/1994

    È richiamato quale disposizione di collegamento per l'applicazione della disciplina degli accessori indicata nel titolo esecutivo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione soccombente non abbia spontaneamente adempiuto al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme, l'amministrazione deve dimostrare l'eventuale pagamento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo; la mera costituzione con atto di stile non è sufficiente.
  • Accertato il perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva allo spirare inutilmente di tale termine.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere considerata compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare il riconoscimento di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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