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Sentenza

Sentenza n. 197/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, EMESSA IN DATA 19.10.2023 DAL SINDACO DI AGROPOLI, EX ART. 54 T.U.E.L., PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO E LA RIMOZIONE DEI DETRITI CROLLATI NELL’ALVEO DELLA FIUMARA DEL MOIO;

Giustizia amministrativa202301811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000 per la messa in sicurezza di un muro di contenimento e la rimozione dei detriti crollati nell’alveo della Fiumara del Moio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, l’ordinanza del Sindaco di Agropoli che gli ingiungeva, quale proprietario del fondo e del muro di contenimento, di mettere in sicurezza il manufatto e rimuovere i detriti caduti nell’alveo della Fiumara del Moio. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 54, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 267/2000, eccesso di potere e difetto di istruttoria, sostenendo che mancassero l’urgenza e l’attualità del pericolo, poiché il crollo si era verificato circa un anno prima dell’ordinanza e non vi sarebbe stato un pericolo attuale per l’incolumità pubblica. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria, difetto di legittimazione passiva e violazione dell’art. 3, comma 1, l. 689/1981, sostenendo che la responsabilità dell’esondazione e della mancata manutenzione dell’alveo fosse imputabile alla Regione Campania, normativamente competente alla manutenzione del corso d’acqua, e non al privato. Con i motivi aggiunti ha richiamato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 32/2011 del Tribunale delle Acque, che avrebbe riconosciuto la responsabilità regionale per l’omessa manutenzione dell’alveo. In via preliminare il ricorrente ha inoltre eccepito la tardività del deposito documentale e della memoria di replica della Regione Campania.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto le eccezioni processuali relative agli atti depositati tardivamente dalla Regione Campania: i documenti depositati il 10 novembre 2025, rispetto all’udienza del 9 dicembre 2025, sono stati dichiarati inutilizzabili per violazione del termine perentorio dell’art. 73, comma 1, c.p.a.; è stata altresì ritenuta tardiva la memoria formalmente qualificata come di replica, poiché la facoltà di replica presuppone il deposito di una memoria difensiva della controparte nel termine previsto. Quanto al merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’urgenza e della contingibilità, sulla base dei sopralluoghi e delle relazioni tecniche comunali: circa 25 metri del muro erano crollati nell’alveo, i detriti ostacolavano il libero deflusso delle acque e ulteriori 22 metri del muro presentavano precarie condizioni di stabilità, con rischio di nuovo crollo, aggravamento dell’ostruzione e ulteriori esondazioni. Il decorso di circa un anno dall’evento originario non escludeva l’attualità del pericolo, poiché ciò che rileva è la permanenza della situazione pericolosa al momento dell’adozione dell’ordinanza e l’idoneità della misura a rimuoverla. Il TAR ha inoltre escluso che fosse necessario accertare la responsabilità soggettiva per l’origine del pericolo: l’ordinanza contingibile e urgente non ha natura sanzionatoria, ma mira alla tutela immediata dell’incolumità pubblica. Era quindi legittimo indirizzarla al proprietario del fondo e del manufatto, quale soggetto avente la disponibilità della fonte del pericolo e concretamente in grado di eseguire gli interventi ordinati, indipendentemente dall’eventuale competenza regionale alla manutenzione dell’alveo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 54, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 267/2000

    Ai fini dell'esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, quello che rileva è l'attualità della situazione di pericolo al momento dell'adozione del provvedimento sindacale e l'idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo risalga nel tempo.

    Il potere extra ordinem può essere esercitato quando, al momento dell’adozione, permane una situazione attuale di pericolo e la misura è idonea a fronteggiarla; il potere non richiede che la fonte del pericolo sia sorta recentemente. L’ordinanza può essere rivolta al soggetto che ha la disponibilità della fonte del pericolo e può concretamente rimuoverla, senza necessità di accertarne la responsabilità soggettiva.

  • art. 3, comma 1, l. 689/1981

    La disposizione non è applicabile per escludere la legittimità dell’ordinanza, poiché l’ordinanza contingibile e urgente non ha natura sanzionatoria e non presuppone l’accertamento di un’azione od omissione dolosa o colposa del destinatario.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito documentale ha carattere perentorio; i documenti depositati tardivamente sono processualmente inutilizzabili. La memoria di replica è ammissibile solo quale replica a una memoria difensiva tempestivamente depositata dalla controparte nel termine previsto.

  • art. 2909 c.c.

    Il richiamo al giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Tribunale delle Acque non incide sulla legittimità dell’ordinanza, poiché l’adozione della misura contingibile e urgente prescinde dall’accertamento della responsabilità per l’origine del pericolo.

Massime di principio

  • Ai fini della legittima adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. 267/2000 rilevano l’attualità della situazione di pericolo al momento dell’adozione e l’idoneità della misura a rimuoverla; è irrilevante che la fonte del pericolo risalga nel tempo, purché la situazione pericolosa persista.
  • L’ordinanza contingibile e urgente diretta alla tutela dell’incolumità pubblica non ha natura sanzionatoria e può essere adottata senza previo accertamento della responsabilità soggettiva del destinatario per avere causato la situazione di pericolo.
  • L’ordinanza contingibile e urgente può essere rivolta al proprietario o al soggetto che abbia la disponibilità del bene dal quale deriva il pericolo, quando tale soggetto sia concretamente in grado di eseguire gli interventi necessari, anche se l’origine del pericolo possa dipendere dall’omissione di altro soggetto pubblico.
  • Il termine per il deposito documentale previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è perentorio; i documenti tardivamente depositati sono inutilizzabili ai fini della decisione.
  • Nel processo amministrativo la memoria di replica presuppone l’avvenuto deposito, da parte della controparte, di una memoria difensiva tempestiva; non è possibile utilizzare la qualificazione formale di replica per eludere il termine più breve previsto per tale deposito.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiEfficacia ed esecuzione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

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