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Sentenza

Sentenza n. 423/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro n. 277/2024 resa nel procedimento RG n. 602/2023, pubblicata il 09/12/2024, notificata in data 10/12/2024 all'avvocatura distrettuale e il 17/01/2025 anche all'Amministrazione e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro n. 277/2024, limitatamente al pagamento della maggior somma tra rivalutazione e interessi sulle somme tardivamente corrisposte a titolo di Carta Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro n. 277/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito e l'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi. Poiché il Ministero aveva accreditato tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025 gli importi della Carta Docente, l'azione è stata limitata alla corresponsione della maggior somma tra rivalutazione e interessi maturata fino all'effettivo pagamento. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese, la distrazione in favore dei difensori e il rimborso del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza posta in esecuzione era stata regolarmente notificata all'amministrazione il 10 dicembre 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Poiché il Ministero aveva eseguito solo parzialmente il giudicato, mediante l'accredito della Carta Docente, il Collegio ha ordinato di corrispondere al ricorrente la maggior somma tra rivalutazione e interessi sulle somme tardivamente pagate, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'ufficio scolastico regionale competente, e con termine di 30 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state compensate in ragione del diffuso contenzioso e delle correlate criticità nell'esecuzione, fermo l'obbligo del Ministero di rimborsare il contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato; il TAR ha utilizzato tale rimedio per imporre il pagamento delle somme accessorie ancora dovute.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    Costituisce, insieme al D.P.C.M. 28 novembre 2016, il fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche e disciplina il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione solo parziale del giudicato, consistente nel pagamento della sorte capitale ma non delle somme accessorie espressamente riconosciute dal titolo, giustifica l'ordine giudiziale di corrispondere anche la maggior somma tra rivalutazione e interessi maturata fino al pagamento.
  • Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, quale organo ausiliario del giudice, anche con facoltà di delega a un altro dirigente territorialmente competente.
  • In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento, il commissario ad acta può fare ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina prevista dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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