Sentenza n. 2598/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: del provvedimento della ASL Napoli 3 Sud, prot. 158314 del 21.12.2022, della nota della ASL Napoli 3 Sud prot. 153564 del 13.12.2022, della nota della ASL Napoli 3 Sud prot. 259179 del 30.12.2021, della nota prot. 2287 del 04/01/2023, della fattura n. 1300000019 del 17.1.2023, ove lesivi, della Deliberazione del Direttore Generale n. 1070 del 17.12.2019, del DCA 89 del 8.8.2016, ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 3.6.2021, di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell'ASL relativi alla determinazione e al recupero della regressione tariffaria unica per l'anno 2016, quantificata in € 6.527,44
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato il provvedimento conclusivo del procedimento di recupero della regressione tariffaria unica per l'anno 2016, nonché gli atti presupposti e connessi. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 e degli accordi contrattuali applicabili, oltre a difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, lesione del legittimo affidamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, irragionevolezza e sproporzionalità. Ha contestato in particolare l'insufficienza della motivazione degli atti e il mancato riscontro delle osservazioni formulate in sede procedimentale, richiamando anche precedenti giurisprudenziali sui criteri di determinazione della regressione tariffaria. Con il secondo motivo ha dedotto lesione del legittimo affidamento, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, lamentando l'ingiustificato intervallo temporale tra l'accertamento contabile e l'esercizio finanziario di riferimento, tale da incidere sull'affidamento relativo ai livelli di attività svolti e ai pagamenti ricevuti. L'ASL ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente il rapporto di dare-avere e il recupero di somme.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i motivi di annullamento. Ha ritenuto che, non essendo stati impugnati gli atti regionali di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa, le contestazioni riguardassero esclusivamente modalità, tempi e quantum della regressione tariffaria per l'anno 2016. Gli atti dell'ASL sono stati qualificati come atti paritetici e strumentali alla definizione di un rapporto di credito, mediante indicazione di somme ritenute certe, liquide ed esigibili sulla base dell'attività del tavolo tecnico. La controversia, quindi, concerne l'effettiva debenza dei corrispettivi nell'ambito del rapporto contrattuale con la struttura accreditata e non l'esercizio di un potere autoritativo o discrezionale di programmazione sanitaria. Il fatto che gli atti siano stati adottati all'esito di un procedimento amministrativo non muta la natura di diritto soggettivo della posizione azionata. È stata riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., se riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato la violazione sotto il profilo del difetto di motivazione; il TAR non ha esaminato la censura per difetto di giurisdizione.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione al rapporto tra struttura sanitaria accreditata e Servizio Sanitario Regionale; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. "le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio \"obbligo-pretesa\", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali".
La giurisdizione esclusiva amministrativa non comprende le controversie meramente patrimoniali relative al rapporto interno tra amministrazione e concessionario o soggetto accreditato, quando non sia in discussione l'esercizio di un potere autoritativo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi della Sezione.
Massime di principio
- Le controversie relative alla regressione tariffaria applicata a strutture sanitarie private accreditate appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente l'effettiva debenza dei corrispettivi, il quantum del recupero, nonché le modalità e i tempi della sua determinazione, senza contestare gli atti autoritativi di programmazione sanitaria o di fissazione dei tetti di spesa.
- Nel rapporto tra ASL e struttura sanitaria privata accreditata, quando il tetto di spesa costituisce un limite insuperabile e l'amministrazione si limita a quantificare somme ritenute dovute sulla base degli accordi contrattuali e dei risultati contabili, l'attività ha natura paritetica e non esprime un potere discrezionale o autoritativo.
- La forma procedimentale dell'attività amministrativa non determina, di per sé, la giurisdizione amministrativa: anche un atto adottato all'esito di un procedimento resta espressione di una posizione di diritto soggettivo quando la controversia riguarda un rapporto meramente patrimoniale di dare-avere.
- La giurisdizione amministrativa permane, invece, per le contestazioni rivolte contro l'esercizio del potere di programmazione sanitaria, inclusa la determinazione dei tetti di spesa, la rettifica della capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra attività assistenziali; non ricorre tale ipotesi quando tali atti non sono impugnati e si contesta soltanto la concreta applicazione della regressione tariffaria.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme restando preclusioni e decadenze.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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