Cassazione Penale, Sentenza n. 38130/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/05/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Foggia del 31/01/2025 (sentenza resa ex artt. 444 e ss. c.p.p.). L'appello era stato ritenuto inammissibile perché: 1) mezzo di impugnazione non previsto per quel tipo di decisione (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti), 2) aspecificità delle censure, le quali attenevano a una diversa vicenda processuale e non hanno formulato motivi specifici ammissibili. Inoltre, le censure riguardavano la qualificazione giuridica e il trattamento sanzionatorio (attenuante art. 62, n. 4 c.p. ed entità della pena), materie per le quali l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di cassazione ammessi dopo sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari del 21/05/2025. Ha qualificato l'impugnazione originaria come ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile per aspecificità e perche' i motivi prospettati non rientrano nei limitati motivi di cassazione consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha escluso la sussistenza di un "errore manifesto" di qualificazione giuridica del fatto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, artt. 444 e ss.
Regolano la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). Le decisioni di merito adottate in tale procedimento sono soggette a regole speciali di impugnazione e, in linea generale, non sono appellabili se non nei casi previsti dalla legge.
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Limita i motivi per i quali il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: solo per questioni relative all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Codice penale, art. 62, n. 4
Prevede una circostanza attenuante rilevata in sede di determinazione della pena. Tuttavia, la contestazione dell'applicazione o della rilevanza di tale attenuante nella procedura di patteggiamento è soggetta alle limitazioni di ammissibilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 13905 del 08/02/2017
Principio secondo cui la sentenza di appello pronunciata su gravame avverso una sentenza inappellabile deve essere annullata senza rinvio e la Corte di cassazione deve pronunciarsi sull'originario gravame qualificandolo opportunamente.
Giurisprudenza su errore manifesto (Sez. 2, n. 20995 del 30/04/2024; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 ecc.)
La possibilità di impugnare in cassazione la qualificazione giuridica del fatto in sentenza resa su richiesta delle parti è circoscritta ai casi di "errore manifesto": l'errore deve risultare con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Massime di principio
- Quando si impugna una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento, artt. 444 e ss. c.p.p.), l'impugnazione ordinaria è fortemente limitata: molte volte tali decisioni sono inappellabili e i mezzi di impugnazione impropri vanno dichiarati inammissibili.
- Se una Corte d'appello decide su un gravame contro una sentenza inappellabile, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di appello e qualifica l'originaria impugnazione nei termini procedurali corretti (es. come ricorso per cassazione).
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse (es. generiche relative alla quantificazione della pena o a circostanze non decisamente estranee al capo di imputazione) sono inammissibili.
- La nozione di "errore manifesto" di qualificazione giuridica è interpretata in senso restrittivo: per essere ammessa la censura deve mostrare un'incompatibilità evidente e incontestabile tra la qualificazione adottata in sentenza e l'imputazione iniziale.
- Motivi di impugnazione aspecifici o diretti a fatti/processi diversi dalla decisione impugnata comportano l'inammissibilità dell'atto e possono esporre il ricorrente a condanne alle spese e ad ammende.
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