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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35165/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 27/02/2024 che autorizzava videochiamate di un'ora. In sede di esecuzione l'amministrazione (D.A.P.) avrebbe limitato le videochiamate ai soli familiari liberi escludendo i familiari detenuti; tale limitazione non risultava dall'ordinanza originaria. Il difensore ha impugnato l'ordinanza del 27/05/2025 del Magistrato di sorveglianza di Nuoro denunciando mera apparenza della motivazione e omessa pronuncia sulla specifica richiesta di estensione delle videochiamate anche ai familiari detenuti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per omessa pronuncia: l'ordinanza impugnata non si è espressa sulla questione decisiva relativa all'estensione delle videochiamate ai familiari detenuti e si è limitata a richiamare genericamente una nota amministrativa. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro e ha disposto il rinvio per nuovo esame sul punto. Il Procuratore Generale aveva richiesto l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la norma come parametro per censurare la mera apparenza della motivazione/omessa pronuncia del provvedimento impugnato: l'assenza di una decisione sulla questione decisiva integra il vizio dedotto.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento procedurale inerente ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza: il provvedimento deve affrontare e decidere le questioni proposte in modo esaustivo.

  • art. 35-bis, comma 5, ord. pen.

    Norma richiamata in relazione alla disciplina dei colloqui e delle tecnologie a distanza; la Corte sottolinea che eventuali limitazioni amministrative non possono sostituire o modificare la portata di un'ordinanza giudiziale se questa non le prevede.

Massime di principio

  • Il giudice deve pronunciarsi espressamente su ogni richiesta rilevante: l'omessa pronuncia su punto decisivo è vizio che può giustificare annullamento e rinvio.
  • L'esecuzione amministrativa non può introdurre limitazioni non previste dall'ordinanza giudiziale; in presenza di discrepanze è opportuno chiedere formale ottemperanza e, se necessario, impugnare.
  • Negli appelli in Cassazione, i motivi fondati sull'insufficiente o apparente motivazione (art. 606, comma 1, lett. b)) sono efficaci quando il provvedimento omette di decidere su questioni determinanti.
  • Il difensore deve documentare chiaramente la differenza tra il contenuto dell'ordinanza e la pratica amministrativa (note del D.A.P., provvedimenti esecutivi) per dimostrare l'omessa ottemperanza.
  • In caso di rinvio il giudice di merito dovrà esaminare specificamente se l'ordinanza originale comprendeva l'estensione delle misure (es. videochiamate) anche ai familiari detenuti e motivare la decisione in modo puntuale.

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