Cassazione Penale, Sentenza n. 35165/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 27/02/2024 che autorizzava videochiamate di un'ora. In sede di esecuzione l'amministrazione (D.A.P.) avrebbe limitato le videochiamate ai soli familiari liberi escludendo i familiari detenuti; tale limitazione non risultava dall'ordinanza originaria. Il difensore ha impugnato l'ordinanza del 27/05/2025 del Magistrato di sorveglianza di Nuoro denunciando mera apparenza della motivazione e omessa pronuncia sulla specifica richiesta di estensione delle videochiamate anche ai familiari detenuti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per omessa pronuncia: l'ordinanza impugnata non si è espressa sulla questione decisiva relativa all'estensione delle videochiamate ai familiari detenuti e si è limitata a richiamare genericamente una nota amministrativa. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro e ha disposto il rinvio per nuovo esame sul punto. Il Procuratore Generale aveva richiesto l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la norma come parametro per censurare la mera apparenza della motivazione/omessa pronuncia del provvedimento impugnato: l'assenza di una decisione sulla questione decisiva integra il vizio dedotto.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento procedurale inerente ai provvedimenti del magistrato di sorveglianza: il provvedimento deve affrontare e decidere le questioni proposte in modo esaustivo.
art. 35-bis, comma 5, ord. pen.
Norma richiamata in relazione alla disciplina dei colloqui e delle tecnologie a distanza; la Corte sottolinea che eventuali limitazioni amministrative non possono sostituire o modificare la portata di un'ordinanza giudiziale se questa non le prevede.
Massime di principio
- Il giudice deve pronunciarsi espressamente su ogni richiesta rilevante: l'omessa pronuncia su punto decisivo è vizio che può giustificare annullamento e rinvio.
- L'esecuzione amministrativa non può introdurre limitazioni non previste dall'ordinanza giudiziale; in presenza di discrepanze è opportuno chiedere formale ottemperanza e, se necessario, impugnare.
- Negli appelli in Cassazione, i motivi fondati sull'insufficiente o apparente motivazione (art. 606, comma 1, lett. b)) sono efficaci quando il provvedimento omette di decidere su questioni determinanti.
- Il difensore deve documentare chiaramente la differenza tra il contenuto dell'ordinanza e la pratica amministrativa (note del D.A.P., provvedimenti esecutivi) per dimostrare l'omessa ottemperanza.
- In caso di rinvio il giudice di merito dovrà esaminare specificamente se l'ordinanza originale comprendeva l'estensione delle misure (es. videochiamate) anche ai familiari detenuti e motivare la decisione in modo puntuale.
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