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Parere

Parere n. 1551/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla Grassi Junior Società Cooperativa contro il Comune di Positano e nei confronti della società Positano Full Service s.r.l.s. per l’annullamento: - dell’avviso del Comune di Positano prot. n. 3026 del 24 febbraio 2021, pubblicato in BURC n. 21 dell’8 marzo 2021, nella parte in cui è stato richiesto, ai fini della presentazione delle domande in concorrenza per il rilascio di concessione demaniale, il possesso dei requisiti di cui all’avviso pubblico prot. n. 4303 del 7 aprile 2011: in particolare di quello di cui all’art. 5, lett. m), punto 3); - dell’avviso pubblico di selezione n. 4303 del 7 aprile 2011 nella parte in cui ha previsto, per la partecipazione dei concorrenti, il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, lett. m): segnatamente laddove esclude la partecipazione dei soggetti che hanno " ...3) in uso cabine biglietteria, in quanto strutture comunque potenzialmente complementari ed accessorie alle attività e scopi di cui all'art. 1 dell'avviso"; - della delibera di Giunta comunale n. 39 del 15 marzo 2011 rispetto a quanto disposto al punto 3, lettera h del deliberato; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se ed in quanto lesivi dei suoi interessi in uno e per quanto di ragione: del preavviso di diniego del 23 aprile 2021 prot. n. 5479, con cui il Comune di Positano ha comunicato l’insussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 5 dell’Avviso, lett. m), punto 3); del provvedimento prot. n. 12 del 27 maggio 2021, recante l'autorizzazione provvisoria all'occupazione dello spazio demaniale oggetto di gara unitamente al provvedimento prot. n. 6644 del 18 maggio 2021, con cui è stata comunicata “… la disponibilità del Settore Demanio Marittimo del Comune di Positano al rilascio di atto di anticipata occupazione quale concessione provvisoria ... …”; della delibera/verbale di Giunta comunale resa nella seduta n. 22 del 22 febbraio 2021 mai notificata né comunicata; dell'avviso pubblico di selezione prot. n. 5636 del 30 aprile 2010; della delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 4 agosto 2008 recante il regolamento – piano di utilizzazione degli specchi acquei e le linee guida ad essa allegate.

Giustizia amministrativa202100758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti comunali relativi alla selezione per il rilascio di una concessione demaniale marittima, con contestazione del requisito ostativo riguardante l’uso di cabine biglietteria.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, l’avviso comunale del 24 febbraio 2021, l’avviso pubblico di selezione del 7 aprile 2011, la delibera di Giunta comunale n. 39 del 15 marzo 2011 e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali relativi alla procedura per il rilascio di una concessione demaniale. In particolare, ha contestato la previsione dell’art. 5, lett. m), punto 3), dell’avviso del 2011, che escludeva dalla partecipazione i soggetti che avessero in uso cabine biglietteria, ritenute strutture potenzialmente complementari e accessorie alle attività oggetto della concessione. Sono stati dedotti cinque motivi, concernenti la violazione dell’art. 37 del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, della legge n. 241/1990 e del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 25 del 27 aprile 2011, nonché eccesso di potere, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità, buon andamento, libera concorrenza e favor partecipationis, violazione del giusto procedimento, disparità di trattamento, sviamento e illegittimità derivata. Nel corso del procedimento la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e, con istanza del 21 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione espressa della ricorrente e applicando il principio dispositivo anche al ricorso straordinario. Non sono stati esaminati i motivi di legittimità dedotti contro gli atti comunali. La richiesta di compensazione delle spese è stata ritenuta estranea al ricorso straordinario: ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, tale rimedio ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi, mentre le domande di accertamento e di condanna non rientrano nel petitum deducibile.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del gravame impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario, in applicazione del principio dispositivo.

Domanda di compensazione delle spese

La richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario, il cui oggetto è limitato all’azione di annullamento di atti amministrativi definitivi; non sono ammissibili, nell’ambito del rimedio, domande di accertamento o di condanna.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato, utilizzato dalla ricorrente.

  • art. 8 d.P.R. n. 1199/1971

    “Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse”

    Il ricorso straordinario è configurato come rimedio tipicamente impugnatorio, limitato alle azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi; le domande di accertamento e di condanna sono estranee al relativo petitum.

  • art. 37 Codice della navigazione

    È stato invocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità della disciplina comunale relativa alla procedura per il rilascio della concessione demaniale; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328

    È stato indicato dalla ricorrente quale fonte regolamentare asseritamente violata; il relativo motivo non è stato esaminato nel merito.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241

    È stata richiamata tra le fonti asseritamente violate con riferimento al procedimento amministrativo; il Consiglio di Stato non ha esaminato tali censure.

  • decreto dirigenziale della Regione Campania n. 25 del 27 aprile 2011

    È stato indicato quale parametro regionale della procedura concessoria; il relativo rilievo non è stato esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del gravame determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
  • Il ricorso straordinario è un rimedio tipicamente impugnatorio e consente esclusivamente l’esercizio di azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi.
  • Nel ricorso straordinario non possono essere proposte domande autonome di accertamento o di condanna, comprese quelle relative alla regolazione o compensazione delle spese di lite, in quanto estranee al petitum proprio del rimedio.

Ricorso straordinario su una procedura per concessione demaniale marittima

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una società cooperativa contro il Comune di Positano, nei confronti di una società controinteressata, in relazione agli atti della procedura comunale per il rilascio di una concessione demaniale. Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare ed era stato depositato direttamente ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971.

Atti impugnati e requisito contestato

La ricorrente aveva impugnato l’avviso comunale del 24 febbraio 2021, l’avviso pubblico di selezione del 7 aprile 2011, la delibera di Giunta comunale n. 39 del 15 marzo 2011 e ulteriori atti presupposti e consequenziali, tra cui il preavviso di diniego e gli atti relativi all’occupazione provvisoria dello spazio demaniale.

La contestazione principale riguardava l’art. 5, lett. m), punto 3), dell’avviso del 2011, che escludeva dalla partecipazione i soggetti aventi in uso cabine biglietteria, considerate strutture potenzialmente complementari e accessorie alle attività oggetto della concessione.

Motivi dedotti

La società aveva articolato cinque motivi, denunciando la violazione dell’art. 37 del Codice della navigazione, del d.P.R. n. 328/1952, della legge n. 241/1990 e del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 25 del 27 aprile 2011. Erano inoltre dedotti molteplici profili di eccesso di potere, tra cui carenza dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento.

La ricorrente lamentava anche la violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità, buon andamento, libera concorrenza, favor partecipationis e giusto procedimento, nonché degli artt. 41 e 97 Cost. Un motivo riguardava specificamente la violazione del principio di tassatività delle clausole escludenti; l’ultimo motivo prospettava l’illegittimità derivata degli atti consequenziali.

Sviluppo del procedimento consultivo

La società controinteressata aveva depositato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare. La Sezione aveva sollecitato più volte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla trasmissione della relazione prevista, reiterando la richiesta con il parere interlocutorio n. 01143/2025.

Nel gennaio 2026 il Ministero ha trasmesso la rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare. Successivamente è stata depositata l’istanza con cui la società ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, chiedendo anche la compensazione delle spese.

Decisione sulla sopravvenuta carenza di interesse

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente imponesse la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario.

Di conseguenza, i motivi di legittimità relativi alla clausola escludente e agli altri atti della procedura non sono stati esaminati nel merito.

Limiti del ricorso straordinario e spese

La Sezione ha precisato che la richiesta di compensazione delle spese è estranea al ricorso straordinario. L’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura infatti tale rimedio come strumento tipicamente impugnatorio contro atti amministrativi definitivi, finalizzato alla loro eliminazione mediante una pronuncia di annullamento.

Secondo il parere, nel ricorso straordinario possono essere introdotte unicamente azioni di annullamento; restano invece escluse le domande autonome di accertamento e di condanna. A sostegno di tale conclusione sono stati richiamati precedenti della Sezione Prima, tra cui i pareri n. 1683/2020, n. 1286/2020, n. 978/2020 e n. 115/2019.

Esito

Il ricorso straordinario è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il parere non contiene alcuna valutazione sulla legittimità sostanziale della clausola relativa alle cabine biglietteria né sugli ulteriori motivi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrincipio di legalità e tipicità

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