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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-462/20

Order of the General Court (Seventh Chamber) of 14 April 2021. — ZU v European Commission. — Action for annulment and for damages – Civil service – Officials – Request for information – Rejection of a complaint – No act adversely affecting the applicant – Action manifestly inadmissible. — Case T-462/20

Giurisprudenza europea62020TO0462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di un funzionario che contestava il diniego della Commissione di rispondere a una sua lettera contenente richieste di chiarimenti su presunti contatti tra la moglie e servizi dell’Unione. La decisione precisa che una simile richiesta è soltanto una domanda di informazioni e non un’istanza diretta ad ottenere un atto adottato dall’amministrazione, sicché il suo rigetto non è impugnabile come atto lesivo. Anche la domanda di risarcimento è respinta per inammissibilità e, in subordine, per difetto di prova del nesso causale.

Impugnazione di un mero diniego di fornire informazioni da parte della Commissione: assenza di atto lesivo e inammissibilità manifesta dell’azione di un funzionario ex articolo 270 TFUE, con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria.

La questione giuridica

Se il rifiuto della Commissione di rispondere a una lettera con cui il funzionario chiedeva "chiarimenti" e "spiegazioni" su contatti tra la moglie e servizi dell’Unione costituisca un atto lesivo impugnabile ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto; se il rigetto del reclamo possa essere impugnato autonomamente; e se, in mancanza di atto lesivo, sia ammissibile e fondata la domanda di risarcimento del danno.

Principio di diritto

La Corte afferma che il mero rifiuto della Commissione di rispondere a una richiesta di informazioni formulata come domanda di chiarimenti non costituisce un atto che produca effetti giuridici vincolanti e non integra quindi un "atto lesivo" ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto. Ne deriva che il ricorso di annullamento è manifestamente irricevibile; il rigetto del reclamo, essendo meramente confermativo, non ha autonoma portata impugnabile. Anche la domanda di risarcimento è manifestamente irricevibile, poiché non risulta preceduta dalla necessaria procedura amministrativa e, comunque, manca la prova del nesso causale tra il diniego di informazioni e il danno allegato.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Diniego di rispondere a una richiesta di informazioni e ricorso per annullamento e risarcimento

La pronuncia del Tribunale riguarda un ricorso proposto da un funzionario contro la Commissione europea ai sensi dell’articolo 270 TFUE. Il ricorrente chiedeva l’annullamento della lettera con cui la Commissione aveva rifiutato di rispondere a una sua richiesta di chiarimenti, nonché del successivo rigetto del reclamo, e domandava inoltre il risarcimento del danno asseritamente subito.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva prestato servizio presso OLAF, poi presso la delegazione dell’Unione a Mosca nell’ambito del Servizio europeo per l’azione esterna. Dopo una decisione di trasferimento a OLAF per esigenze del servizio e l’avvio di un’inchiesta amministrativa sul suo comportamento, egli inviava il 22 agosto 2019 una lettera al direttore generale competente chiedendo spiegazioni su presunti contatti tra la moglie e vari servizi dell’Unione, e sulle eventuali misure adottate dalle istituzioni in seguito a tali contatti.

La Commissione, con lettera del 5 settembre 2019, rifiutava di rispondere. Il ricorrente presentava quindi reclamo il 5 dicembre 2019, accompagnandolo da una domanda di assistenza ex articolo 24 dello Statuto e da una richiesta di risarcimento. Con lettera del 6 aprile 2020 la Commissione respingeva il reclamo, rifiutava l’assistenza e respingeva anche il risarcimento, osservando tra l’altro che le contestazioni relative all’inchiesta amministrativa erano premature.

Oggetto del ricorso e questioni preliminari

Il Tribunale chiarisce anzitutto che l’oggetto del ricorso, per quanto riguarda l’annullamento, riguarda solo la lettera di diniego del 5 settembre 2019 e la decisione sul reclamo del 6 aprile 2020. Non è invece impugnata, neppure indirettamente, la decisione di rigetto della domanda di assistenza del 6 aprile 2020, la quale peraltro non risultava ancora oggetto di una decisione sul reclamo prima della proposizione del ricorso.

Il Tribunale richiama poi la regola secondo cui un ricorso del funzionario è ammissibile solo contro un atto che lo rechi direttamente e immediatamente pregiudizio e produca effetti giuridici vincolanti, tali da modificare in modo distinto la sua posizione giuridica.

Natura della lettera del 22 agosto 2019

Secondo il Tribunale, la lettera del 22 agosto 2019 era, per contenuto e formulazione, una mera richiesta di informazioni, vale a dire di "chiarimenti" ed "spiegazioni". Essa non poteva essere qualificata come domanda formale diretta a ottenere una decisione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto.

Di conseguenza, la risposta negativa della Commissione non costituiva un atto lesivo. Il successivo rigetto del reclamo non mutava tale conclusione, poiché si limitava a confermare il diniego senza procedere a un riesame alla luce di nuovi elementi di diritto o di fatto.

Argomenti del ricorrente e loro rigetto

Il ricorrente sosteneva che il diniego di informazioni avrebbe inciso sulla sua capacità di difendersi nel procedimento di divorzio avviato dalla moglie e, più in generale, sul suo diritto a un ricorso effettivo. Il Tribunale respinge tali argomenti rilevando che:

  • i fatti richiamati nella lite matrimoniale non presentavano un nesso evidente con i contatti tra la moglie e i servizi dell’Unione;
  • il trasferimento del ricorrente a OLAF non era stato motivato da un suo presunto interesse per i contatti con la parte russa, ma dalle difficoltà riscontrate nell’adempimento delle funzioni;
  • non risultava che il ricorrente non avesse accesso agli atti del procedimento di divorzio;
  • il collegamento tra i contatti ipotizzati e la possibilità di far valere i propri diritti in sede nazionale era troppo indiretto e ipotetico.

Il Tribunale osserva inoltre che, qualora il ricorrente ritenesse utili determinate informazioni in altri procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice dell’Unione, avrebbe potuto chiedere in quelle cause misure di organizzazione del procedimento o di istruzione.

Domanda di risarcimento

Quanto alla domanda di risarcimento, il Tribunale ricorda che, nel sistema degli articoli 90 e 91 dello Statuto, l’azione risarcitoria è autonoma ma deve essere preceduta dalla procedura amministrativa corretta: se il danno deriva da un atto lesivo, occorre un reclamo; se deriva invece da un comportamento privo di contenuto decisionale, occorre una domanda di risarcimento ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, seguita, se del caso, da reclamo e da ricorso.

Nel caso di specie, il ricorrente imputava il danno alla lettera di diniego e al rigetto del reclamo; ma, essendo tali atti non lesivi, la domanda di risarcimento derivava in realtà da un comportamento amministrativo privo di contenuto decisionale. Il Tribunale rileva che non era stata seguita la procedura precontenziosa necessaria e dichiara la domanda manifestamente irricevibile. Aggiunge, in ogni caso, che non era provato il nesso causale tra il diniego di informazioni e il danno allegato, comprendente pregiudizi alla salute, alla reputazione professionale e al diritto a un ricorso effettivo.

Dispositivo e principi affermati

Il Tribunale respinge il ricorso nella sua interezza come manifestamente irricevibile e, in subordine e in parte, come manifestamente infondato. Condanna il ricorrente alle spese.

La pronuncia conferma un principio classico del contenzioso del pubblico impiego: una semplice lettera di richiesta di informazioni non genera, di regola, un atto impugnabile se l’amministrazione si limita a non rispondere o a rifiutare di fornire chiarimenti. Per poter accedere al sindacato del giudice dell’Unione occorre un atto idoneo a incidere in modo immediato e vincolante sulla posizione giuridica del dipendente, nonché, per il risarcimento, il rispetto della procedura amministrativa e la prova del nesso causale.

Come è indicizzato

Materiecontenzioso del pubblico impiego dell’unioneammissibilità del ricorsoatto lesivoresponsabilità extracontrattuale dell’unioneazione di risarcimento del danno

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