Cassazione Civile, Ordinanza n. 29810/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di rivalsa e surroga proposta da una compagnia assicurativa, che aveva pagato al Comune somme escusse in base a due polizze fideiussorie emesse a garanzia del pagamento di costi di costruzione e oneri di urbanizzazione connessi a interventi edilizi. Le polizze erano state sottoscritte da due soggetti, uno dei quali era deceduto ed era rappresentato in giudizio dall'erede. I giudici di merito avevano ritenuto che i titoli avessero natura di contratto autonomo di garanzia e avevano confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla compagnia. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omesso esame di fatti rilevanti, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato le polizze come garanzie autonome, che non avesse considerato le dichiarazioni del Comune circa la regolare esecuzione delle opere e che non avesse valutato la mancata costituzione della compagnia nel giudizio promosso dal Comune come violazione dei doveri di correttezza e buona fede, idonea a giustificare il rifiuto della rivalsa. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 1957 c.c. e l'illegittimità della deroga contenuta nelle appendici di coobbligazione, sostenendo che, trattandosi di attività creditizia e non essendo la disciplina limitata al solo settore bancario, dovesse applicarsi per analogia la normativa prevista per le banche e quindi la nullità della clausola derogatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non era proponibile in presenza di "doppia conforme" e che non può qualificarsi come "fatto" l'omesso esame di argomentazioni difensive; dall'altro, che i motivi miravano sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che i ricorrenti non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la natura di contratto autonomo di garanzia delle polizze, l'impossibilità per il garante di opporre eccezioni, il pagamento avvenuto a seguito di ordinanza giudiziale e la tempestiva attivazione dell'assicurazione. Quanto alla doglianza sull'art. 1957 c.c., la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel contratto autonomo di garanzia, la disciplina dell'art. 1957 c.c. non si applica di regola per difetto di accessorietà. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I ricorrenti lo hanno invocato per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura di vizio motivazionale in presenza di doppia conforme e non ha consentito una nuova valutazione del merito.
art. 1175 c.c.
Richiamato come parametro dei doveri di correttezza nell'esecuzione del rapporto; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse dimostrata la violazione di tali canoni da parte del garante escusso.
art. 1375 c.c.
Invocato per sostenere la violazione della buona fede nell'esecuzione; la Corte ha escluso che le circostanze dedotte integrassero una violazione idonea a impedire la rivalsa.
art. 1957 c.c.
La Corte ha riaffermato che, nel contratto autonomo di garanzia, la norma non si applica di regola per la mancanza del carattere accessorietà; la doglianza sulla nullità della deroga è stata ritenuta irrilevante/infondata nel quadro ricostruito dai giudici di merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammissibile quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado e la censura si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
- Non integra 'fatto decisivo' l'omesso esame delle sole argomentazioni difensive della parte: il vizio motivazionale riguarda fatti storici, non il mancato apprezzamento di deduzioni o contestazioni giuridiche.
- La qualificazione di una polizza come contratto autonomo di garanzia esclude, di regola, l'applicazione dell'art. 1957 c.c., per difetto di accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate dai giudici di appello.
- Le contestazioni sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede, per incidere sull'azione di rivalsa del garante, devono confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e non possono essere rimesse a un nuovo esame probatorio in cassazione.
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