Sentenza n. 10231/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Pos. 16520 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi il 27.09.2023, notificato a mani il 04.10.2023, di rigetto della domanda di rilascio del visto per studio presentata in data 14.09.2023, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, adottato dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi, relativo alla preiscrizione a un corso universitario per l'anno accademico 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ambasciata d'Italia a Tunisi ha respinto la domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, finalizzato alla frequenza del corso di studio in Lingue, Letterature e studi interculturali presso l'Università degli studi di Firenze per l'anno accademico 2023/2024. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura e hanno chiesto comunque il rigetto nel merito. In sede cautelare la domanda è stata respinta e la ricorrente è stata rimessa in termini per la regolarizzazione della procura. Successivamente, il Collegio ha rilevato d'ufficio che l'anno accademico cui si riferiva la domanda era ormai concluso e ha prospettato alle parti l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Non emerge dal testo una specifica manifestazione di interesse della ricorrente a ottenere l'accertamento dell'illegittimità del diniego ai fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego del visto. La conclusione dell'anno accademico 2023/2024 ha fatto venir meno l'utilità concreta dell'eventuale annullamento del provvedimento, non essendo più possibile l'immatricolazione della ricorrente a quel corso e a quell'anno accademico. Il Collegio ha inoltre rilevato che non era stato manifestato un interesse risarcitorio tale da giustificare, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., il mero accertamento dell'illegittimità dell'atto. Le spese di lite sono state compensate per giuste ragioni.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Quando l'annullamento non è più utile per il ricorrente, il giudice può procedere al solo accertamento dell'illegittimità dell'atto soltanto se permane uno specifico interesse ai fini risarcitori.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Prima di decidere sulla base di una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve darne avviso alle parti; nel caso concreto l'avviso ha riguardato il possibile sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, viene meno l'utilità concreta dell'eventuale caducazione dell'atto impugnato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La conclusione dell'anno accademico cui si riferisce una domanda di visto per studio può far venir meno l'interesse all'annullamento del diniego, se non è più possibile l'immatricolazione o la frequenza del corso per quell'anno.
- Il mero accertamento dell'illegittimità dell'atto, in luogo dell'annullamento non più utile, presuppone la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori espressamente rilevante nel giudizio.
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