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Ordinanza

Ordinanza n. 1718/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha proposto appello contro la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 97/2026 e ha contestualmente chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello né l’oggetto sostanziale della controversia definita dal TAR. La domanda cautelare è stata fondata sull’esigenza di differire l’esecuzione della sentenza nelle more della decisione sull’appello, per evitare la produzione di effetti irreversibili.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare dell’Azienda sanitaria e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La misura è stata giustificata dal bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenendo prevalente l’esigenza di differire l’esecuzione della sentenza fino alla compiuta valutazione della fondatezza dell’appello, così da evitare effetti irreversibili nelle more della decisione di merito. La trattazione del merito è stata fissata alla camera di consiglio del 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare proposta in appello e della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando, nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, prevalga l’esigenza di differire l’esecuzione fino alla compiuta valutazione della fondatezza dell’appello.
  • Il rischio di produzione di effetti irreversibili nelle more della decisione di merito sull’appello può giustificare l’accoglimento della domanda cautelare e la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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