Cassazione Penale, Sentenza n. 40857/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che, ribaltando l'assoluzione pronunciata dal GUP nel rito abbreviato, ha condannato l'imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in qualità di amministratore di fatto della societa' M.M. Auto s.r.l. Il ricorso deduce violazione di norme processuali (art. 192 commi 2 e 3 c.p.p.) e vizio di motivazione: la corte territoriale avrebbe ritenuto attendibili dichiarazioni rese da soggetti interessati e contrastanti tra loro, avrebbe attribuito il ruolo di amministratore di fatto sulla base di elementi patrimoniali e operazioni tra societa' collegate senza adeguata verifica, e non avrebbe fornito la motivazione rafforzata richiesta nel caso di inversione dell'esito assolutorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo relativo all'assenza della motivazione rafforzata e all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ha ritenuto che la corte d'appello, nel riformare l'assoluzione sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa, era tenuta ad effettuare la rinnovazione dell'esame dei dichiaranti (ai sensi dell'art. 603 c.p.p. e del comma 3-bis introdotto dalla legge 103/2017) e a fornire una motivazione rafforzata. In mancanza, la sentenza di condanna è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Fondamenti formali del motivo di cassazione: censure per violazione di norme processuali e per vizio di motivazione.
art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sulla valutazione della prova dichiarativa e sull'introduzione/uso delle dichiarazioni non rese in contraddittorio; richiamata come norma la cui violazione e' stata dedotta dalla difesa.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Norma generale sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice d'appello quando debba essere integrata la prova acquisita in grado di merito.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 58, legge 23 giugno 2017, n. 103)
nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
La Corte ne ricava l'obbligo per il giudice d'appello, anche nel rito abbreviato, di rinnovare l'esame delle persone che hanno reso dichiarazioni se il proscioglimento viene riformato sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa; l'obbligo tutela il diritto al contraddittorio e alla difesa e richiede una motivazione rafforzata.
Massime di principio
- Se la corte d'appello intende riformare un'assoluzione basata su prova dichiarativa, deve rinnovare l'esame dei dichiaranti in contraddittorio prima di pronunciarsi; la mera rielaborazione del materiale istruttorio senza rinnovazione e' insufficiente.
- L'obbligo di rinnovazione e la necessita' di motivazione rafforzata valgono anche nel rito abbreviato, indipendentemente dalla rinuncia al contraddittorio in primo grado.
- Le dichiarazioni rese da soggetti "interessati" o partecipi dell'attivita' aziendale richiedono particolare cautela: occorre cercare riscontri e affrontare eventuali contraddizioni con documenti agli atti.
- La corte d'appello puo' rivalutare la prova, ma solo dopo aver rispettato le garanzie procedurali (rinnovazione istruttoria, contraddittorio) e fornire motivazione rafforzata che giustifichi il diverso apprezzamento.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria o l'assenza di motivazione rafforzata integrano violazione del diritto di difesa e comportano annullamento con rinvio.
- Nelle vicende che riguardano l'attribuzione di ruoli quali quello di "amministratore di fatto", e' necessario che la motivazione si fondi su elementi concreti e verificati in contraddittorio (operazioni societarie, flussi patrimoniali, riscontri documentali).
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