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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18345/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il recupero di € 483.407,26, oltre interessi, nei confronti di più fideiussori, in relazione a rapporti di anticipazione su credito in conto corrente intercorsi con la debitrice principale e a un mutuo chirografario. Il tribunale aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo e la corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i fideiussori hanno proposto quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le fideiussioni contenevano una clausola ricompresa tra quelle censurate da un provvedimento di Banca d’Italia sullo schema ABI e che ciò avrebbe comportato la nullità della garanzia; 2) omesso esame e violazione di legge per avere la corte d’appello negato ai fideiussori la legittimazione a far valere questioni inerenti ai rapporti tra banca e debitrice principale, nonché per non avere sviluppato argomenti autonomi sulla domanda ex art. 1956 c.c.; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 210 c.p.c. per avere ritenuto provato il credito della banca e per non avere disposto c.t.u. sull’eventuale usura; 4) violazione degli artt. 1419 e 1815, comma 2, c.c. per non avere disposto c.t.u. sull’interesse usurario e per non avere considerato i decreti ministeriali come fonti conoscibili dal giudice. La corte di merito aveva inoltre ritenuto inammissibili, per aspecificità ex art. 342 c.p.c., le censure formulate in appello e aveva affermato la carenza di legittimazione dei fideiussori rispetto alle questioni relative al rapporto di conto corrente intestato alla sola società, nonché la passata in giudicato qualificazione del rapporto di garanzia autonoma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta mancata pronuncia su un'eccezione di parte non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., è comunque preclusa dal filtro dell'art. 348-ter c.p.c., difetta di autosufficienza ed era stata introdotta solo in comparsa conclusionale di appello, oltre a non confrontarsi con il giudicato interno sulla qualificazione della garanzia come autonoma. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, oltre alle preclusioni processuali e all'aspecificità, non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'inammissibilità dei motivi per violazione dell'art. 342 c.p.c. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti inammissibili: la Corte ha escluso la possibilità di ottenere in cassazione una rivalutazione del merito e ha ribadito che la decisione sulla CTU è discrezionale e censurabile solo nei limiti della motivazione; ha inoltre affermato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere probatorio sia stato erroneamente distribuito, non quando si contesti la valutazione delle prove. Quanto ai decreti ministeriali sul tasso soglia, la censura è stata ritenuta priva di interesse perché diretta contro una motivazione svolta ad abundantiam. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per denunciare la mancata pronuncia su un'eccezione di parte; inoltre resta soggetto ai limiti processuali richiamati dalla Corte.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il motivo è precluso quando opera il filtro dell'inammissibilità dell'appello conforme nei termini richiamati dalla Corte.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo deve essere autosufficiente, indicando in modo chiaro e completo gli elementi necessari alla sua valutazione.

  • art. 342 c.p.c.

    Le censure d'appello prive di specifiche argomentazioni critiche contro la sentenza di primo grado sono inammissibili per aspecificità.

  • art. 1956 c.c.

    La Corte richiama la questione della responsabilità del creditore verso il fideiussore, ma rileva che la relativa doglianza non era stata validamente coltivata in appello.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella gravata, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 210 c.p.c.

    La richiesta di esibizione o acquisizione documentale non può surrogare un difetto di allegazione/prova della parte istante.

  • art. 1419 c.c.

    La doglianza sulla nullità parziale del contratto per usurarietà è stata ritenuta inammissibile nei limiti in cui mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La censura sull'usura e sulla mancata CTU non è scrutinabile in cassazione quando investe l'apprezzamento di merito e gli elementi probatori già valutati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
  • La deduzione di omesso esame o di nullità processuale deve confrontarsi con il thema decidendum effettivamente introdotto nei gradi di merito e con le preclusioni derivanti dall'art. 342 c.p.c. e dall'autosufficienza del ricorso.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non basta contestare il modo in cui le prove sono state valutate o ritenute insufficienti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova in senso proprio e la sua ammissione resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione mancante o apparente.
  • Una censura rivolta contro una motivazione resa ad abundantiam è inammissibile per difetto di interesse, poiché non può incidere sulla ratio decisoria effettiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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