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Ordinanza

Ordinanza n. 408/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2491/2021 – R.G.N. 4650/2021, emesso dal Tribunale di Velletri in data 14 ottobre 2021 e notificato in data 20 ottobre 2021 al Comune di Artena.

Giustizia amministrativa202216720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2491/2021 emesso dal Tribunale di Velletri nei confronti del Comune di Artena

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha promosso un giudizio per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e notificato al Comune. Il TAR aveva già sospeso il giudizio dopo aver rilevato l'esistenza, nei confronti del Comune, di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000. Con la presente ordinanza il Collegio rileva la necessità di acquisire chiarimenti documentati da entrambe le parti sullo stato della procedura di riequilibrio e chiede inoltre alla parte ricorrente di precisare se persista l'interesse alla definizione nel merito del giudizio.

La decisione

Il TAR non definisce il giudizio né decide sull'esecuzione del decreto ingiuntivo. Dispone specifici incombenti istruttori: entrambe le parti devono depositare chiarimenti documentati sullo stato della procedura di riequilibrio finanziario del Comune e la ricorrente deve dichiarare se conserva interesse alla decisione nel merito. Il termine assegnato è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il mancato riscontro ingiustificato potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La segreteria è incaricata della comunicazione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 243-bis d.lgs. 267/2000

    La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune costituisce il presupposto della sospensione del giudizio e dell'istruttoria disposta per accertarne lo stato.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale base normativa del rito e degli adempimenti processuali.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal TAR.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il mancato riscontro ingiustificato agli incombenti istruttori può essere valutato dal giudice ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando la definizione della controversia dipende dall'esistenza o dallo stato di una procedura di riequilibrio finanziario dell'amministrazione resistente, il giudice può sospendere il giudizio e successivamente acquisire dalle parti chiarimenti documentati sull'evoluzione della procedura.
  • Il giudice può assegnare alla parte ricorrente un termine per dichiarare se persista l'interesse alla decisione nel merito, quando le sopravvenienze procedurali o finanziarie possano incidere sull'utilità concreta della pronuncia.
  • L'ingiustificato mancato adempimento a un ordine istruttorio del giudice amministrativo può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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