Cassazione Penale, Sentenza n. 38836/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/04/2024 che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare per l'espiazione di pena di 1 anno e 6 mesi, sulla base della dichiarata irreperibilità del ricorrente. Il ricorrente contestava la declaratoria di irreperibilità sostenendo di aver trasferito la residenza da Rothenburg a Wolhusen (via Spitalring n.4) e di aver comunicato il nuovo indirizzo, nell'estate 2023, al Commissariato di polizia di Galatina; deduceva carenza nelle ricerche (non aver richiesto informazioni al vecchio comune o ai genitori residenti a Galatina).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'istanza originaria fosse inammissibile per mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.: l'istanza conteneva solo l'indicazione della residenza anagrafica in Rothenburg e non una esplicita dichiarazione/elevazione di domicilio, requisito a pena di inammissibilità per le domande di misure alternative. La Corte ha inoltre chiarito che la mera indicazione della residenza anagrafica non può sostituire la dichiarazione di domicilio e che la inammissibilità può essere rilevata d'ufficio (art. 609, comma 2). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata, ma non è risultata decisiva nella motivazione della Corte, che ha fondato il rigetto sull'inammissibilità per omissione della dichiarazione/elevazione di domicilio.
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
«il condannato non detenuto ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa»
La Corte interpreta la norma come requisito formale e sostanziale a pena di inammissibilità: la domanda di misura alternativa deve contenere l'esplicita dichiarazione o elezione di domicilio; la semplice indicazione della residenza anagrafica, anche se effettiva, non è sufficiente e non può sostituire la dichiarazione richiesta.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di legittimità di rilevare d'ufficio vizi che comportano inammissibilità e che impediscono la corretta instaurazione del rapporto processuale; in questo caso la Corte ha rilevato l'inammissibilità dell'istanza originaria senza entrare nel merito.
Massime di principio
- Per ottenere misure alternative alla detenzione il condannato non detenuto deve dichiarare o eleggere un domicilio nella stessa domanda; l'omissione rende la domanda inammissibile.
- La mera indicazione della residenza anagrafica non equivale alla dichiarazione o elezione di domicilio: è richiesta una manifestazione di volontà che quel luogo sia utilizzato per comunicazioni/Notifiche.
- La inammissibilità per mancata dichiarazione di domicilio è un vizio non sanabile e può essere rilevato d'ufficio dal giudice di legittimità, con conseguente rigetto senza esame del merito.
- Comunicazioni informali del cambiamento di indirizzo (es. a polizia locale o familiari) possono non essere sufficienti: è preferibile allegare alla domanda prove della dichiarazione/elevazione di domicilio o documentazione ufficiale della comunicazione del trasferimento.
- Se l'indirizzo indicato nella domanda risulta inefficace per le notifiche, il giudice può dichiarare l'irreperibilità e respingere l'istanza per motivi procedurali; pertanto l'avente diritto deve curare formalmente l'elezione/dichiarazione di domicilio e aggiornare tempestivamente le variazioni.
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