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Sentenza

Sentenza n. 1431/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio scolastico regionale per la Campania Ufficio X - Ambito territoriale di Salerno prot. Nr. AOOUSPSA 22357 del 15.09.2025 successivamente comunicato con cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento precedentemente inoltrata ex art. 4.8 DM 83/2008 delle prime (ed uniche): - classe V B dell'Istituto tecnico sett. Economico ind. Amministrazione finanza e marketing c.m. SATDD75001; - classe V B dell'Istituto tecnico sett. Tecnologico ind. Informatica e telecomunicazioni articolazione Informatica c.m. SATDST500C (v. all. 1); - del presupposto preavviso di rigetto 20851 del 4.09.2025 (v. all. 2); ed ove occorra ed avallino l'interpretazione fornita nel provvedimento gravato per il caso di richiesta di una sola classe collaterale per indirizzo di studi richiesta ex art. 1 legge 62/200 nr. 6 bis, dei DDMM 267/07 ed 83/2008 e delle presupposte note: - prot. aoodrca 64141 del 29.08.2025 recante in oggetto “rilevazione dei docenti e rilevazione del funzionamento scuole paritarie -disposizioni operative a. s. 2025/2026”, v. all. 3; - prot. AOODGSIS n. 5203 del 26 agosto 2025--0063664.27-08-2025 recante “Rilevazione dei docenti e Rilevazione del funzionamento - Scuole paritarie A.S. 2025/2026”, v. all. 4; - prot. AOODRCA 0055405 del 21.07.2025 recante “legge n. 79/2025 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR e per l'avvio dell'a. s. 2025/2026 - richiesta di autorizzazione al funzionamento di una classe collaterale”, v. all. 5; - nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti;

Giustizia amministrativa202501847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento, per l'anno scolastico 2025-2026, di due classi terminali collaterali presso un istituto paritario

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La scuola ricorrente ha impugnato il diniego dell'amministrazione scolastica alla richiesta di riconoscimento di due classi terminali collaterali, una per ciascuno dei due indirizzi di studio già funzionanti. L'istanza era stata presentata oltre il termine del 31 luglio 2025, essendo stata inoltrata il 2 settembre 2025. La ricorrente ha giustificato il ritardo con le condizioni di salute della legale rappresentante dell'impresa sociale, affetta da lombosciatalgia e sottoposta a prescrizione di riposo per trenta giorni. Il diniego era fondato sulla natura perentoria del termine. Il ricorso era articolato in sette motivi, diretti a contestare la legittimità del diniego e l'interpretazione della disciplina applicata, inclusa la normativa concernente la possibilità di autorizzare una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi. Il TAR aveva inizialmente respinto la domanda cautelare; il Consiglio di Stato, in appello cautelare, aveva invece sospeso il diniego, ritenendo prevalente il periculum in mora connesso alla continuità didattica e rimettendo alla fase di merito l'esame della natura perentoria del termine e dell'idoneità delle giustificazioni addotte.

La decisione

Nel corso del giudizio, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, l'Ufficio scolastico regionale ha riesaminato l'istanza e autorizzato le due classi collaterali per l'anno scolastico 2025-2026. Le classi hanno funzionato regolarmente per l'intero anno scolastico e gli alunni hanno sostenuto gli esami preliminari e sono stati ammessi all'esame di Stato. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha accolto tale richiesta, rilevando che la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta e che l'effetto costitutivo e definitivo dell'autorizzazione si era esaurito con la conclusione dell'anno scolastico. Il provvedimento sopravvenuto, pur adottato senza acquiescenza dell'amministrazione sui profili di legittimità e limitato all'anno scolastico 2025-2026, non poteva essere rimesso in discussione da una pronuncia di segno contrario, poiché l'effetto dell'autorizzazione era ormai esaurito e irretrattabile. Restava impregiudicata ogni questione relativa all'eventuale autorizzazione di classi collaterali per anni scolastici successivi, estranea all'oggetto del giudizio. Le spese sono state compensate, considerata l'incertezza sulla natura del termine per la presentazione delle domande.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 6-bis, l. 62/2000

    eventuale autorizzazione di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria alla motivata richiesta del soggetto gestore da presentare entro il 31 luglio dell’anno scolastico precedente a quello di riferimento

    La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di autorizzazione e individua il termine del 31 luglio per la presentazione della domanda; la sentenza non decide la questione se tale termine abbia natura perentoria.

  • art. 4.8 d.m. 83/2008

    È richiamato quale fondamento della richiesta di riconoscimento delle classi collaterali.

  • d.m. 267/2007

    È indicato tra gli atti normativi dei quali la ricorrente ha contestato l'interpretazione, senza che il TAR definisca nel merito la relativa questione.

  • d.m. 83/2008

    È indicato tra gli atti normativi dei quali la ricorrente ha contestato l'interpretazione, senza che il TAR definisca nel merito la relativa questione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione riesamina la domanda e adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione, qualora non residui un'utilità concreta derivante dall'esame della legittimità dell'atto originariamente impugnato.
  • L'autorizzazione amministrativa riferita a un singolo anno scolastico, se produce effetti costitutivi limitati a tale periodo e questi si esauriscono con la conclusione dell'anno, non può essere rimessa in discussione da una successiva sentenza di segno contrario quando l'effetto autorizzatorio si sia ormai integralmente consumato.
  • La cessazione della materia del contendere relativa all'autorizzazione per uno specifico anno scolastico non determina alcuna decisione, né alcun effetto conformativo, sulla possibilità di ottenere autorizzazioni analoghe per anni scolastici successivi, che resta estranea ai limiti oggettivi del giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio per sopravvenuta soddisfazione della pretesa intervenga in presenza di obiettive incertezze sulla questione giuridica centrale controversa.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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