Cassazione Penale, Sentenza n. 26087/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il procedimento riguarda un indagato raggiunto da ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha applicato la custodia cautelare in carcere in relazione alla contestazione di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, prevalentemente cocaina, ex art. 74 d.P.R. 309/1990. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il primo deduce la violazione del ne bis in idem cautelare: secondo la difesa, in un diverso procedimento era già stata avanzata e respinta una richiesta cautelare per il medesimo reato associativo, riferito allo stesso sodalizio operante nello stesso contesto spazio-temporale; la successiva modifica dell’imputazione in udienza preliminare nell’altro procedimento, con restrizione temporale del fatto, non potrebbe legittimare una nuova richiesta cautelare sul medesimo fatto già coperto da giudicato cautelare negativo. Il secondo motivo contesta la gravità indiziaria, ritenendo che le risultanze valorizzate siano incerte e che l’attività debba essere eventualmente ricondotta a un’ipotesi lieve in materia di stupefacenti; inoltre censura l’attualità e l’adeguatezza delle esigenze cautelari, sostenendo che il tempo trascorso e la possibilità di misure meno afflittive non sarebbero stati adeguatamente considerati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati. Ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, sezione riesame, per un nuovo esame. La Corte ha affermato che, quando si eccepisce un ne bis in idem cautelare, il giudice deve confrontare concretamente le due incolpazioni cautelari e verificare se vi sia effettiva sovrapposizione storico-naturalistica del fatto; a tal fine non basta il dato formale della diversa imputazione nel processo principale, perché ciò che rileva è la contestazione cautelare che aveva sorretto la prima richiesta e che aveva determinato il rigetto. Poiché per compiere tale verifica occorreva acquisire gli atti del diverso procedimento, il Tribunale avrebbe dovuto farlo. I restanti profili del ricorso sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha quindi annullato con rinvio, lasciando al giudice del riesame il compito di verificare se la seconda richiesta cautelare riguardi un segmento temporale davvero ulteriore e autonomo oppure il medesimo fatto già coperto dal precedente rigetto.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, c.p.p.
ricorso trattato in forma cartolare
indica la trattazione cartolare del ricorso in cassazione
art. 74 d.P.R. 309/1990
fattispecie associativa in materia di stupefacenti oggetto della contestazione cautelare
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato dalla difesa per sostenere una possibile qualificazione di lieve entità delle condotte di spaccio
art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990
richiamato dalla difesa quale eventuale ricaduta della diversa qualificazione delle condotte di spaccio nel reato associativo
art. 300 c.p.p.
richiamato per affermare che solo la sentenza di primo grado nel procedimento principale può esplicare effetti sul procedimento cautelare, non la modifica dell’imputazione in udienza preliminare
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
norma indicata in più punti come base della contestazione associativa e del confronto tra le due incolpazioni cautelari
Massime di principio
- Il giudicato cautelare negativo preclude una nuova richiesta cautelare solo se questa si fonda sui medesimi fatti e sui medesimi elementi probatori già scrutinati; la preclusione non è assoluta e cede di fronte a fatti nuovi sopravvenuti.
- Per verificare un’eccezione di ne bis in idem cautelare il giudice deve confrontare concretamente le due incolpazioni cautelari sul piano storico-naturalistico, non limitandosi al dato letterale della nuova contestazione o alle vicende del processo principale.
- Nel valutare una dedotta duplicazione cautelare relativa a un reato associativo, occorre accertare se i segmenti temporali e fattuali di partecipazione contestati nei diversi procedimenti coincidano davvero oppure se il secondo procedimento riguardi una prosecuzione successiva o un fatto autonomo.
- La modifica dell’imputazione nel processo principale non è, di per sé, decisiva per superare o escludere il giudicato cautelare negativo; ciò che rileva è la contestazione cautelare originaria che aveva sorretto la prima richiesta.
- Se la verifica del ne bis in idem cautelare richiede l’esame di atti di un diverso procedimento, il giudice della cautela deve acquisirli, non potendo fondare la decisione su una ricostruzione incompleta.
- Quando la questione pregiudiziale incide sulla stessa configurabilità del reato associativo contestato, essa può riflettersi anche sulla valutazione delle esigenze cautelari complessive e della gravità del fatto.
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