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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24330/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riversamento alla Cassa, da parte dell'agente della riscossione, di somme iscritte a ruolo e rimaste inesatte a seguito di procedure esecutive avviate verso gli iscritti debitori. La Cassa aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il conguaglio dovuto; l'agente aveva proposto opposizione, rigettata in primo grado e in appello. In cassazione l'agente ha dedotto: 1) difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la pretesa non sarebbe azionabile senza previo esperimento della procedura amministrativa prevista dagli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 e che l'art. 1, comma 529, l. 228/2012 escluderebbe tale contenzioso; 2) erronea esclusione dell'applicabilità della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 1, commi 527, 528 e 529, l. 228/2012 e del d.m. 15 giugno 2015, che avrebbe determinato annullamento/discarico automatico dei ruoli anteriori al 31.12.1999 e l'inapplicabilità degli artt. 19 e 20; 3) erronea declaratoria di inammissibilità di documenti prodotti in appello, asseritamente sopravvenuti; 4) errata applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, perché la procedura sarebbe precontenziosa e agevolata; 5) errata quantificazione del quantum. La Cassa ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, contestando l'applicabilità della disciplina della l. 228/2012 ai propri ruoli, deducendo anche l'illegittimità costituzionale della normativa e la necessità di distinguere tra crediti inferiori e superiori a 2.000 euro.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ha rigettato i tre motivi del ricorso incidentale condizionato e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. In particolare, ha escluso il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario, affermando che la controversia attiene al merito della pretesa e alla corretta interpretazione del quadro normativo, non a un'inesistenza assoluta della tutela giurisdizionale. Ha poi ritenuto che la Corte d'appello non si fosse conformata ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla legge di stabilità 2013 e sul d.m. 15 giugno 2015: per i ruoli anteriori al 31 dicembre 1999 si applica la disciplina di annullamento/discarico automatico, con non applicabilità degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, e l'annullamento del ruolo non estingue il credito sottostante ma incide solo sulla procedura di riscossione. Il ricorso della Cassa è stato respinto anche quanto alle questioni di costituzionalità e alla dedotta distinzione tra crediti sotto e sopra 2.000 euro, ritenute infondate o generiche. Il dispositivo non è riportato integralmente nel testo, ma dalla motivazione emerge l'accoglimento del ricorso principale nei limiti del secondo motivo, con cassazione della decisione impugnata nei limiti conseguenti e assorbimento delle ulteriori censure.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 43/1988

    meccanismo del "non riscosso come riscosso"

    norma previgente che faceva gravare sul concessionario l'obbligo di versare anticipatamente l'intero ammontare iscritto a ruolo, salvo diritto al discarico in caso di diligente esito infruttuoso della riscossione

  • artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999

    la legge di stabilità 2013 ne ha escluso l'applicabilità, per i crediti interessati dalla disciplina sopravvenuta, sicché la Corte d'appello non poteva fondare su tali disposizioni la responsabilità dell'agente della riscossione

  • art. 1, commi 527, 528 e 529, L. n. 228/2012

    introducono l'annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo anteriori al 31.12.1999 entro determinate soglie e il discarico automatico per gli altri, con non applicabilità degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999

  • d.m. 15 giugno 2015

    atto attuativo che disciplina le modalità di trasmissione degli elenchi e del discarico automatico delle quote interessate

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    invocato per la produzione di documenti sopravvenuti in appello; la Corte non ha però fatto dipendere la decisione da tale profilo

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale che fonda i motivi di ricorso per cassazione

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel vaglio di ragionevolezza della disciplina della l. 228/2012, ritenuta non irragionevole

  • art. 38 Cost.

    invocato dalla Cassa nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata

  • artt. 41 e 42 Cost.

    invocati dalla Cassa a sostegno della pretesa ablazione dei crediti, ma la Corte ha escluso che la disciplina comporti estinzione del credito

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo addizionale CEDU; la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 6 CEDU

    la disciplina sopravvenuta non integra un'interferenza imprevedibile e indebita nei giudizi pendenti

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    invocato dalla Cassa per sostenere la lesione del diritto di proprietà sui crediti; la Corte ha escluso l'ablazione del credito

  • art. 107 TFUE

    la misura del discarico automatico non è stata ritenuta aiuto di Stato, mancando la dimostrazione di un vantaggio economico selettivo in condizioni normali di mercato

Massime di principio

  • La controversia tra ente previdenziale privatizzato e agente della riscossione per il mancato riversamento di somme iscritte a ruolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; il tema dell'erronea applicazione della disciplina sostanziale non integra di per sé difetto assoluto di giurisdizione.
  • L'intervento della legge di stabilità 2013 sui ruoli anteriori al 31 dicembre 1999 incide sulla procedura di riscossione e sul titolo esecutivo-ruolo, non sul credito sottostante, che resta azionabile secondo le ordinarie forme.
  • Per i crediti rientranti nella disciplina dei commi 527-529 dell'art. 1 l. 228/2012, gli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 non sono applicabili; la pretesa di responsabilità dell'agente va quindi valutata alla luce della disciplina sopravvenuta.
  • La formula di annullamento o eliminazione dalle scritture contabili va letta in senso contabile e organizzativo, in funzione della razionalizzazione dei bilanci e dell'efficienza del sistema di riscossione, non come estinzione del credito.
  • Le questioni di legittimità costituzionale e di asserito aiuto di Stato sono infondate quando la misura non priva il creditore del suo diritto sostanziale ma ne riorganizza soltanto il meccanismo di riscossione.
  • Le censure che presuppongono una distinzione non adeguatamente allegata tra crediti sopra e sotto la soglia di legge sono inammissibili o comunque non decisive se il ricorso non specifica la rilevanza concreta dei ruoli oggetto di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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