Cassazione Civile, Ordinanza n. 28512/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un sottufficiale in servizio presso un ufficio marittimo aveva sostenuto spese legali per difendersi in un processo penale avviato a seguito di denuncia del proprio comandante, per fatti qualificati come disobbedienza a un ordine, offesa a un superiore e allontanamento dal servizio senza autorizzazione. Era stato assolto con sentenza penale divenuta irrevocabile, in parte perché il fatto non sussiste e in parte perché il fatto non costituisce reato. Chiese quindi al Ministero il rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997. Il Tribunale accolse la domanda, ma la Corte d'appello riformò la decisione negando il rimborso perché mancava il necessario nesso di strumentalità tra fatti contestati ed espletamento del servizio: secondo la Corte territoriale, il dipendente non aveva agito nell'interesse della P.A., ma aveva tenuto condotte personali in conflitto con l'ufficio. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata formalizzazione del diniego e dal mancato parere dell'Avvocatura dello Stato; 2) violazione dell'art. 18 citato, sostenendo che bastassero assoluzione e connessione materiale dei fatti con il servizio, oltre a chiedere una lettura costituzionalmente orientata e, in subordine, una questione di legittimità costituzionale; 3) violazione delle norme sulle spese di lite e sulla riduzione del 20% prospettando un errato ricalcolo delle spese liquidate in favore della P.A.
La decisione
La Corte ha escluso l'improcedibilità del ricorso, ritenendo sufficiente, nel processo telematico, che la sentenza impugnata fosse già presente nel fascicolo informatico acquisito d'ufficio e visibile alla Corte, pur se non depositata autonomamente dal ricorrente. Nel merito ha rigettato tutti i motivi: il primo perché il silenzio della P.A. e dell'Avvocatura non produce alcun effetto costitutivo del diritto; il secondo perché l'art. 18 d.l. n. 67 del 1997 richiede non solo l'assoluzione, ma anche che il giudizio riguardi fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, quindi un agire nell'interesse della P.A. e con nesso di strumentalità, requisito escluso nel caso concreto da condotte personali del dipendente tenute nell'ambito del rapporto di servizio; la questione di costituzionalità è stata ritenuta infondata perché la norma tutela il dipendente che si sia esposto a rischio processuale nell'interesse dell'amministrazione, non chi sia stato imputato per proprie condotte personali; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sul calcolo delle spese attiene al merito della discrezionalità del giudice di merito e, comunque, non risultava superato il massimo tariffario. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 del d.l. n. 67 del 1997
"le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato"
Il rimborso presuppone non solo l'esito assolutorio, ma anche che i fatti contestati siano connessi al servizio o agli obblighi istituzionali, nel senso di un nesso di strumentalità e di un agire nell'interesse della P.A.; non basta la mera occasione di servizio.
art. 369 c.p.c.
L'improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata non va dichiarata quando, all'esito della fase introduttiva del giudizio di cassazione, il provvedimento sia comunque già presente nel fascicolo telematico acquisito d'ufficio o depositato da una parte.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta di definizione accelerata è stata superata dalla decisione collegiale, che ha escluso il presupposto di improcedibilità ipotizzato nella proposta.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto omesso sia giuridicamente decisivo; se il fatto dedotto non produce alcun effetto costitutivo del diritto azionato, il motivo è infondato.
art. 112 c.p.c.
L'eventuale omessa pronuncia su una questione di diritto non comporta cassazione se la questione è comunque infondata e la correzione si risolve in mera integrazione motivazionale.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 417-bis c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulle spese, senza che la Corte ravvisi violazioni idonee a incidere sulla liquidazione.
art. 152 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la riduzione delle spese, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata disposta la condanna al raddoppio del contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non implica, di per sé, il diritto al rimborso ex post delle spese sostenute nel processo penale.
art. 27, comma 2, Cost.
La presunzione di non colpevolezza non fonda il diritto al rimborso delle spese legali da parte dell'amministrazione di appartenenza.
art. 2 Cost.
Il richiamo alla dignità umana e al principio solidaristico non consente di estendere la norma oltre il suo ambito, trattandosi di un ristoro economico.
art. 3 Cost.
Nessuna disparità di trattamento è ravvisabile tra il dipendente che agisca nell'interesse della P.A. e chi risponda di condotte personali tenute in servizio, perché si tratta di fattispecie diverse.
art. 6 CEDU
Il riferimento convenzionale è stato evocato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che esso imponga il rimborso delle spese legali da parte dell'amministrazione.
art. 6 § 1 CEDU
Richiamato nel ragionamento sulla proporzionalità delle restrizioni all'accesso al giudice e sull'improcedibilità nel processo di cassazione.
art. 6 § 2 CEDU
Evocato dal ricorrente in relazione alla presunzione di innocenza, ma ritenuto non pertinente al diritto al rimborso.
d.lgs. n. 149 del 2022
Le modifiche al codice di rito hanno inciso sul regime del fascicolo d'ufficio e sull'acquisizione officiosa nel giudizio di cassazione.
art. 137-bis c.p.c.
Il fascicolo del giudizio di merito va acquisito d'ufficio, con conseguente accesso al provvedimento impugnato nel fascicolo telematico della Cassazione.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022
Il nuovo regime processuale si applica al ricorso notificato nel maggio 2023.
art. 325 c.p.c.
Richiamato nel confronto tra le ipotesi in cui la decorrenza del termine breve dipende da notificazione o comunicazione del provvedimento.
art. 372 c.p.c.
Non è consentito utilizzare il deposito tardivo per aggirare il meccanismo della procedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata non può essere dichiarata se il provvedimento risulta già acquisito nel fascicolo telematico della Corte o comunque nella disponibilità del giudice al termine della fase introduttiva, perché in tal caso la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto allo scopo della norma.
- L'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 tutela il dipendente statale che abbia sostenuto spese legali per fatti connessi al servizio solo quando l'attività contestata sia riferibile alla P.A. e vi sia un nesso di strumentalità tra adempimento del dovere e compimento dell'atto; la mera occasione di servizio non basta.
- Il rimborso delle spese legali previsto per i dipendenti pubblici assolti non si estende automaticamente ai casi in cui il dipendente abbia tenuto condotte personali, pur avvenute durante il servizio, che abbiano dato luogo a contestazioni penali o disciplinari.
- Il silenzio della pubblica amministrazione o dell'Avvocatura dello Stato sulla richiesta di rimborso non produce, di regola, alcun effetto costitutivo del diritto se la norma non lo prevede espressamente.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo o per omessa pronuncia non può condurre all'accoglimento quando il fatto o la questione dedotta non siano idonei, in diritto, a fondare il diritto azionato.
- La liquidazione delle spese processuali nei limiti dei parametri tabellari è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non quando siano superati i limiti massimi o manchi la motivazione sullo scostamento dai parametri.
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