Cassazione Penale, Sentenza n. 1822/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Campobasso che, riformando l'assoluzione pronunciata dal Tribunale, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati ai soli effetti civili. I motivi principali dedotti erano: omissione della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello nonostante la Corte territoriale avesse riformato la valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni ritenute decisive (in particolare la deposizione della persona offesa); travisamento e valutazione errata delle prove testimoniali (es. deposizione di Angelica Verde); criticità nell'individuazione degli imputati tramite Facebook e nella modalità di riconoscimento; rilevata discrepanza temporale e di contenuto del referto medico rispetto alla querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi con riguardo al primo motivo di ciascun ricorrente (omessa rinnovazione dell'istruttoria). Ha ritenuto che la Corte d'appello, riformando l'assoluzione di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive, fosse obbligata a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio. Alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Dasgupta e successivi), l'omissione di tale rinnovazione ha determinato l'annullamento della sentenza impugnata. La Cassazione ha dunque annullato la sentenza e disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese per il grado di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare i vizi dedotti (lett. e) vizio di motivazione; lett. b) violazione di legge) relativi alla sentenza impugnata e ai motivi di ricorso.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Citato nella motivazione giurisprudenziale: la disposizione, introdotta dalla legge n. 103/2017, disciplina l'obbligo di rinnovazione istruttoria in appello su impugnazione del P.M.; la Corte osserva che tale norma non esclude l'obbligo analogo quando impugna la sola parte civile.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti dell'impugnazione e per l'enunciazione dei motivi ammessi in Cassazione.
art. 361 e ss. cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione alle modalità di identificazione della persona (es. individuazione tramite Facebook) e alle censure mosse circa la regolarità dell'individuazione.
Sezioni Unite, n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta)
Principio fondamentale: il giudice d'appello che riformi, anche ai soli fini civili, una sentenza assolutoria di primo grado sulla base di diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive è obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio.
Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020 (Menna)
Conferma che l'obbligo di rinnovazione sussiste anche in caso di impugnazione promossa solo dalla parte civile; richiama principio di ragionevolezza e coerenza interpretativa dell'art. 603 c. 3-bis.
Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini)
Ribadito il principio delle Sezioni Unite: l'obbligo di rinnovare l'istruttoria si mantiene anche dopo l'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello reinterpreta e riforma una sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni testimoniali ritenute decisive, è obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale (anche d'ufficio), a prescindere dal fatto che l'impugnazione sia proposta solo dalla parte civile.
- L'omissione della rinnovazione dell'istruttoria quando richiesta dal mutato apprezzamento probatorio costituisce vizio tale da comportare l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio per nuovo giudizio.
- Le individuazioni e i riconoscimenti effettuati tramite strumenti informatici o social (es. Facebook) richiedono particolare cautela e devono essere valutati alla luce delle garanzie procedurali previste (art. 361 e ss. c.p.p.); la loro irregolarità o il mancato chiarimento sulle modalità possono essere rilevanti ai fini probatori.
- Referti medici redatti successivamente all'evento o alla querela non escludono automaticamente la rilevanza della lesione, ma la loro efficacia probatoria deve essere adeguatamente motivata e collegata all'evento contestato.
- Quando la Corte d'appello modifica la valutazione delle testimonianze, tale mutamento probatorio può incidere in modo decisivo sulle posizioni degli imputati; per evitare censure in Cassazione, il giudice di merito deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria o fornire motivazione particolarmente circostanziata sulla impossibilità o inutilità della rinnovazione.
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