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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 8533 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società V. ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in occasione di trasferimenti immobiliari del 2006 e del 2008, riguardanti immobili di interesse storico-artistico. La ricorrente sosteneva, con due motivi, che l'appello dell'Agenzia fosse inammissibile per difetto di specificità e che agli immobili vincolati dovesse applicarsi l'imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa, richiamando la disciplina agevolativa prevista per determinate operazioni soggette all'imposta di registro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'appello dell'Agenzia, poiché nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi è soddisfatto quando le ragioni di censura siano ricavabili, anche implicitamente, dall'atto nel suo complesso. Nel merito, ha confermato che i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico o architettonico sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa. Il richiamo normativo contenuto nella disciplina originaria è stato qualificato come statico, sicché la successiva diversa collocazione della previsione agevolativa nell'ambito della tariffa dell'imposta di registro non ha esteso il beneficio alle imposte ipotecaria e catastale. Nulla è stato liquidato per le spese di lite, poiché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva; è stato tuttavia disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Nel processo tributario l'appello è specificamente motivato quando, valutato nel suo complesso, consente di individuare in modo inequivoco le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata, anche se tali ragioni sono espresse implicitamente.

  • Art. 342 c.p.c.

    Il requisito della specificità dei motivi di appello è stato ritenuto rispettato, in coordinamento con la disciplina del processo tributario, quando l'atto consente di comprendere le censure rivolte alla decisione di primo grado.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, parte I

    La previsione agevolativa relativa agli immobili di interesse storico, artistico e archeologico riguarda l'imposta di registro e non determina automaticamente un'analoga agevolazione per le imposte ipotecaria e catastale.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 2 e 10, e nota all'art. 1 della tariffa allegata

    Per i trasferimenti di immobili vincolati di interesse storico, artistico o architettonico, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura proporzionale. Il rinvio alla disciplina dell'imposta di registro è stato interpretato come rinvio statico, non modificato dai successivi spostamenti della disposizione richiamata.

  • Legge n. 488 del 1999, art. 7, comma 7

    La diversa collocazione della disposizione agevolativa nella tariffa dell'imposta di registro ha avuto la funzione di modificare la misura dell'imposta di registro in specifiche ipotesi, senza introdurre una nuova agevolazione per le imposte ipotecaria e catastale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese da un tributo a un altro in assenza di una previsione normativa espressa.
  • Quando una norma fiscale rinvia a un'altra disposizione, occorre verificare se il rinvio sia statico, riferito alla disposizione vigente al momento dell'introduzione della norma, oppure dinamico, destinato a recepire le modifiche successive. Nel caso esaminato il rinvio è stato considerato statico.
  • La modifica della collocazione sistematica di una disposizione nella tariffa dell'imposta di registro non comporta automaticamente l'estensione dell'agevolazione alle imposte ipotecaria e catastale.
  • Nel processo tributario un appello può essere ammissibile anche senza una formulazione analitica dei motivi, purché dal suo contenuto complessivo risultino chiaramente le ragioni del dissenso rispetto alla sentenza di primo grado.
  • Per valutare la spettanza di un rimborso occorre individuare separatamente la disciplina applicabile a ciascun tributo coinvolto, senza presumere che il trattamento agevolato previsto per l'imposta di registro valga anche per imposte indirette collegate.

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