Sentenza n. 345/2026 - Firenze, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bagno Sauro di Buonaccorsi Anna Ida e C. S.n.c. il 21/3/2024: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di differimento al 31 dicembre 2024 della scadenza delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti relativi ad attività turistico-ricreative e sportive
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Viareggio aveva individuato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti connessi, chiedendo, in via principale, l'accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, e la non applicabilità dei principi di trasparenza e concorrenza derivanti dalla sentenza Telaustria, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e dei principi affermati dall'Adunanza plenaria in materia. Ha inoltre chiesto, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993, con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Le amministrazioni resistenti si sono costituite chiedendo il rigetto. Nelle more della decisione, la società ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le questioni relative alla durata delle concessioni demaniali marittime, all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea o alla legittimità degli atti comunali. Il giudice ha ritenuto che l'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione impedisse qualsiasi pronuncia di merito o iniziativa officiosa, poiché nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio e la parte può disporre dell'azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione. Il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate, anche in ragione della non opposizione del Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione conduce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato unitamente all'art. 35 c.p.a. nel quadro della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 36 cod. nav.
Indicato nelle domande originarie quale base normativa per il rilascio dei titoli concessori richiesti; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.
art. 3, comma 1, legge 5 agosto 2022, n. 118
Indicato dalla ricorrente quale disposizione della cui applicabilità e legittimità si controverteva; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Richiamati dalla ricorrente quale parametro europeo per chiedere la disapplicazione della normativa nazionale; il TAR non ha esaminato la compatibilità normativa.
art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente quale parametro a tutela del diritto di proprietà; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e non può pronunciarsi sul merito della controversia.
- Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente dispone dell'azione e può rinunciare alla decisione mediante una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio alla decisione di merito né sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell'interesse a ricorrere.
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