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Ordinanza

Ordinanza n. 3169/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all’Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell’art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati, (all. 1); 2) della nota di riscontro all’istanza della ricorrente dell’USR Lazio del 27/04/2026 – v. all. 2); 3) della nota di riscontro all’istanza della ricorrente dell’USR Lazio del 06/05/2026, v. all. 3 4) della presupposta OM -OMISSIS- Esami di Stato del -OMISSIS- nella parte in cui, all’art. 4 e ss., possa avallare l’interpretazione fornita dalla P.A., v. all. 4. 5) Del provvedimento dell’USR Lazio di assegnazione al Liceo-OMISSIS-di -OMISSIS- solo recentemente conosciuto poiché mai comunicato formalmente alla ricorrente, v. all. 5. 6) della convocazione del 18.05.2026 per il 20.05.2026 del predetto Istituto per cui la ricorrente dovrebbe in meno di 48 ore imparare i diversi testi di studio così come da programmi ivi allegati con diversi docenti e diversi approfondimenti degli argomenti di esame senza poterli di fatto imparare, v. all. Z). 7) Di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR.

Giustizia amministrativa202605710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Circolare ministeriale e atti dell’amministrazione scolastica relativi all’assegnazione della candidata esterna a una sede d’esame diversa da quella richiesta, nonché convocazione presso la sede originariamente assegnata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata esterna)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la circolare ministeriale relativa ai termini e alle modalità di presentazione delle domande per l’esame di Stato 2025/2026, le note di riscontro dell’USR Lazio, l’ordinanza ministeriale sugli esami di Stato, il provvedimento di assegnazione a un liceo diverso da quello indicato nella domanda e la convocazione presso tale istituto. Ha dedotto l’illegittimità dell’interpretazione amministrativa secondo cui l’assegnazione del candidato esterno potrebbe avvenire sulla base di criteri ulteriori rispetto a quello dell’uniforme distribuzione territoriale, lamentando la violazione dell’art. 14 d.lgs. 62/2017. Ha inoltre rappresentato l’urgenza derivante dalla propria documentata situazione sanitaria e dal rischio di dover affrontare, a meno di 48 ore dalla convocazione, programmi e materiali didattici diversi da quelli conosciuti.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e confermato il decreto monocratico n. 2913/2026, già adottato ai sensi dell’art. 56 c.p.a. In esecuzione del riesame disposto dal giudice, l’USR ha riassegnato la ricorrente alla commissione presso l’istituto indicato come seconda preferenza. Il Collegio ha ritenuto rilevanti le esigenze connesse alla situazione sanitaria certificata e ha preso atto che la nuova assegnazione risultava compatibile con il criterio dell’uniforme distribuzione territoriale dei candidati, secondo la nuova istruttoria dell’amministrazione. Ha inoltre considerato che la ricorrente aveva già sostenuto gli esami preliminari presso la nuova sede, come previsto dall’art. 5, comma 9, dell’ordinanza ministeriale, in attuazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 62/2017. La misura cautelare è stata quindi confermata, mentre la decisione sulle spese è stata rinviata alla fase di merito, fissata per il 23 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dalla ricorrente.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base normativa per il decreto monocratico n. 2913/2026, confermato dal Collegio.

  • art. 14 d.lgs. 62/2017

    Regola l’assegnazione dei candidati esterni alle commissioni e istituzioni scolastiche, con riferimento all’uniforme distribuzione territoriale e allo svolgimento dell’esame preliminare davanti al consiglio della classe collegata alla commissione assegnata.

  • art. 5, comma 9, O.M. n. -OMISSIS-/2026

    l’esame preliminare è sostenuto […] davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato

    Collega lo svolgimento dell’esame preliminare alla commissione e alla sede assegnate al candidato esterno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nella tutela cautelare relativa all’assegnazione di un candidato esterno a una sede d’esame, le esigenze sanitarie documentate possono assumere rilievo nel bilanciamento degli interessi, soprattutto quando l’assegnazione contestata imponga un repentino cambiamento di programmi e materiali di studio.
  • L’assegnazione di un candidato esterno a una sede diversa da quella indicata nella domanda deve risultare compatibile con il criterio dell’uniforme distribuzione territoriale dei candidati, alla luce di un’istruttoria concreta riferita al numero di candidati già assegnati presso ciascuna istituzione scolastica.
  • Quando, in esecuzione di una misura cautelare monocratica, l’amministrazione svolge un nuovo esame della posizione e assegna il candidato a una sede compatibile con l’uniforme distribuzione territoriale, il giudice collegiale può confermare la misura cautelare, anche considerando le attività d’esame preliminare già svolte presso la nuova sede.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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