Cassazione Penale, Ordinanza n. 28963/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo, inerente al profilo circostanziale, non superava il vaglio di legittimità poiché la decisione di appello era sorretta da motivazione congrua e non illogica, con effettivo esame delle difese. Conseguentemente ha richiamato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 7 maggio 2025. Dal testo emerge che era dedotto un solo motivo di impugnazione, relativo al profilo circostanziale, quindi verosimilmente concernente il trattamento sanzionatorio o il riconoscimento/esclusione di circostanze del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica e risultava adeguatamente esaminata la deduzione difensiva, sicché il relativo apprezzamento di merito non era censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma in tema di spese e sanzione pecuniaria, richiamata dalla Corte come effetto automatico dell'esito processuale.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare il giudizio di merito sulla valutazione di circostanze del reato quando la sentenza impugnata presenti motivazione sufficiente, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
- Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito sulla ricostruzione del profilo circostanziale se la motivazione del giudice di appello è adeguata e immune da manifeste incongruenze.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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