Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32748/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (capo 18) e per i reati-fine a ciò connessi (capi 19, 23, 38, 39). Il ricorrente ha dedotto: vizio di motivazione e violazione di legge per non aver valorizzato le dichiarazioni del collaboratore SFORZA Luigi che negavano l'affiliazione; inesistenza della affectio societatis, essendo l'attività del ricorrente limitata a un 'periodo di prova' e rapporti con pochi soggetti; erronea applicazione delle aggravanti (numero delle persone, associazione armata, metodo mafioso e finalità di agevolare l'associazione); mancata applicazione della diminuente di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 per i reati-fine; travisamento della prova su singoli capi (19, 23, 38, 39); mancata applicazione dell'art. 114 c.p.; erroneo bilanciamento nell'attribuzione delle attenuanti generiche (solo equivalenza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure, confermando la valutazione di merito della Corte d'Appello e del G.U.P.: è stata riconosciuta la partecipazione dell'HOXHA al sodalizio di narcotrafficanti in ragione di condotte operative ripetute (noleggio auto per trasporto droga, partecipazione agli acquisti, verifica della qualità, recupero crediti per il sodalizio, rapporti con fornitori e cessionari) che dimostrano un'inserzione pratica nel gruppo. Sono state ritenute fondate anche le aggravanti richiamate (numero di persone, disponibilità di armi e metodo mafioso come dedotti dal contesto e dalle conversazioni intercettate). Sono state respinte le richieste di applicazione delle ipotesi attenuate ex art. 74 comma 6 e art. 73 comma 5, perché l'organizzazione e l'entità dell'attività non rientravano nei presupposti di modestia richiesti. L'art. 114 c.p. è stato considerato inapplicabile al reato associativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a rimborsare le spese della parte civile Regione Puglia quantificate in Euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 (associazione finalizzata al narcotraffico)

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 74 nella sua versione aggravata per la struttura e l'operatività dell'organizzazione (comma 3 sul maggior numero di partecipanti) e ha escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata prevista dal comma 6 perché l'associazione aveva carattere complesso, ampia operatività e rilevante potenziale offensivo.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    La Corte ha ritenuto che i reati-fine contestati non rientrino nell'ipotesi di lieve entità ex comma 5, valutando l'offensività in base alla capacità di azione, ai rapporti con il mercato, alla quantità complessiva movimentata e alla struttura della piazza di spaccio.

  • Codice penale

    La norma è stata richiamata ma la doglianza relativa alla sua applicazione è stata ritenuta inammissibile per mancata deduzione di interesse concreto da parte della difesa.

  • Codice penale

    La Corte ha confermato che l'attenuante ex art. 114 c.p. è incompatibile con il reato associativo e quindi non applicabile ai reati di cui al capo 18.

  • Principi di giurisprudenza sulla cassazione

    La Corte ha ribadito il principio secondo cui in sede di ricorso per cassazione non è consentita una rivalutazione del merito delle prove salvo vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o omissione di atti probatori essenziali.

Massime di principio

  • In sede di cassazione le censure che chiedono una diversa valutazione della persuasività delle prove sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione manifesti, contraddittorietà o omissione di atti probatori essenziali.
  • La partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico può essere dimostrata anche da comportamenti operativi concreti e ripetuti (acquisti, noleggio veicoli per il trasporto, verifica della qualità, recupero crediti) e non richiede necessariamente riti o formalizzazioni dell'appartenenza.
  • Le aggravanti relative al numero dei partecipanti, alla disponibilità di armi e al metodo mafioso possono essere desunte dal contesto organizzativo, dalle dinamiche di spaccio sul territorio e da conversazioni/intercettazioni che testimonino l'esistenza di strutture operative diffuse.
  • Le ipotesi attenuate ex art. 74 comma 6 d.P.R. 309/1990 e art. 73 comma 5 vanno valutate in termini concreti: sono riservate ad organizzazioni di modesta entità e ad attività prive di incidenza significativa sul mercato; la quantità singola è solo uno degli elementi e va letta insieme alla rete, alla continuità e alle modalità operative.
  • La mancata impugnazione da parte del Pubblico Ministero di specifiche decisioni di merito può rendere inammissibili censure su taluni punti in Cassazione (valore preclusivo della mancata deduzione in grado di merito).
  • L'art. 114 c.p. non è compatibile con il reato associativo e non può essere usato per attenuare la responsabilità per partecipazione a sodalizi criminali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.