Cassazione Civile, Ordinanza n. 01408/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una casa di cura privata aveva convenuto davanti al tribunale l’azienda ospedaliera pubblica chiedendo il pagamento del residuo di fatture emesse in base a un Protocollo d’intesa del 2009, con interessi moratori, sostenendo che l’ente pubblico avesse illegittimamente ridotto unilateralmente gli importi pattuiti. L’azienda ospedaliera aveva resistito, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la nullità del Protocollo e, in via riconvenzionale, la ripetizione di quanto versato in eccedenza. Il tribunale aveva accolto la domanda della casa di cura; la corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo nullo il Protocollo per difetto di accreditamento istituzionale della struttura privata. In cassazione, l’azienda sanitaria locale ha dedotto violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. e dei principi di effettività della tutela, sostenendo che il proprio appello aveva censurato correttamente la sentenza di primo grado e che non era necessaria una specifica doglianza sulla domanda riconvenzionale, poiché il suo rigetto era solo conseguenza della ritenuta validità del titolo. La casa di cura, con ricorso autonomo qualificato come incidentale, ha invece censurato la sentenza d’appello per violazione della disciplina sull’accreditamento, per errata interpretazione del Protocollo secondo gli artt. 1362 e 1363 c.c. e per mancata applicazione della legge regionale Lazio n. 55/1993, sostenendo che il rapporto andasse qualificato come affitto d’azienda e non come attività sanitaria in convenzione soggetta ad accreditamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della casa di cura e ha dichiarato assorbito il ricorso principale della ASL. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la ricostruzione della corte territoriale, che aveva qualificato il Protocollo come strumento per l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte della casa di cura senza accreditamento, trascurando che la struttura privata non disponeva di medici propri e che l’attività sanitaria era svolta dai medici dell’azienda ospedaliera. Ha inoltre valorizzato la normativa regionale richiamata e il precedente orientamento della Cassazione che ricondurrebbe il rapporto allo schema dell’affitto d’azienda, escludendo la necessità dell’accreditamento istituzionale in difetto di prestazioni sanitarie erogate dalla casa di cura con proprio personale medico.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
la censura di appello deve essere valutata rispetto all’effettiva specificità delle doglianze, ma nel caso concreto la questione della ritualità dell’appello della ASL è stata ritenuta assorbita dall’accoglimento del ricorso incidentale
art. 112 c.p.c.
è invocato per sostenere che la corte d’appello abbia erroneamente preteso una specifica censura su un capo della decisione che era solo conseguenza logica della statuizione sulla validità del titolo
art. 6 CEDU
richiamato dalla ricorrente principale a sostegno del principio di effettività della tutela giurisdizionale
art. 111 Cost., comma 1
richiamato dalla ricorrente principale a sostegno dell’obbligo di motivazione e del giusto processo
art. 24 Cost., comma 1
richiamato dalla ricorrente principale a tutela del diritto di difesa
art. 360 c.p.c., n. 3
parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione
art. 8 bis d.lgs. 502/1992
invocato dalla casa di cura per contestare la necessità dell’accreditamento nella fattispecie
d.p.r. 14.1.1997
richiamato dalla casa di cura nel censurare la qualificazione della struttura come soggetto accreditabile
artt. 1362 e 1363 c.c.
invocati per censurare l’interpretazione del Protocollo d’intesa data dalla corte d’appello
art. 13 l. reg. Lazio n. 55/1993
ritenuto rilevante per la disciplina delle strutture ospedaliere private già convenzionate e per la gestione della struttura privata utilizzata nello svolgimento di attività ospedaliere pubbliche
art. 8 quater d.lgs. 502/1992
richiamato per affermare che l’accreditamento istituzionale è presupposto per l’esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria nel S.S.N.
art. 5 d.lgs. 231/2002
richiamato per gli interessi moratori domandati sulla somma residua delle fatture
art. 10 Protocollo d’Intesa 2009
disciplinava il corrispettivo forfetario e gli acconti oggetto della controversia
art. 9-bis d.lgs. 502/1992
menzionato dal tribunale per ricondurre il rapporto alle sperimentazioni gestionali
art. 5 d.l. 79/1997
invocato in relazione alla tesi dell’appalto di servizi, poi disattesa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando una struttura privata non dispone di personale medico proprio e l’attività sanitaria è svolta da medici dipendenti dell’ente pubblico, il rapporto non può essere automaticamente qualificato come esercizio di attività sanitaria privata accreditata; occorre guardare alla concreta ripartizione delle prestazioni e delle risorse tra le parti.
- L’accreditamento istituzionale presuppone che la struttura privata sia effettivamente inserita, con continuità e sistematicità, nell’organizzazione del servizio sanitario come soggetto erogatore di prestazioni sanitarie; la mera messa a disposizione di locali, attrezzature e personale ausiliario non basta.
- Nel qualificare un accordo tra ente pubblico sanitario e struttura privata, il giudice deve esaminare il contenuto effettivo del protocollo e la concreta funzione economico-organizzativa perseguita, senza fermarsi a una lettura apodittica o contraddittoria delle clausole.
- La disciplina regionale speciale che individua la destinazione di servizi ospedalieri pubblici collocati in case di cura private può incidere in modo determinante sulla possibilità per la pubblica amministrazione di scegliere liberamente il contraente o di modificare unilateralmente il rapporto.
- La mancata specifica impugnazione di un capo della sentenza di primo grado non sussiste quando la statuizione contestata sia mera conseguenza logica della decisione principale e non poggi su una autonoma ratio decidendi.
- In presenza di un rapporto che presenti elementi dell’affitto d’azienda, la mera presenza di corrispettivi parametrati a prestazioni sanitarie o a DRG non è di per sé sufficiente a trasformare il contratto in una convenzione di erogazione di servizi sanitari soggetta a un diverso regime pubblicistico.
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