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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14703/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con tre censure principali: 1) errata interpretazione e applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che il suo unico precedente penale, risalente al 2005, non osterebbe alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e non abitualità del comportamento; 2) vizio di motivazione relativo alla valutazione dell'abitualità, che secondo il ricorrente non può farsi valere sulla base di un unico precedente e ancor meno se remoto; 3) erronea applicazione e motivazione circa il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., deducendo che, avendo la Corte d'appello riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p. (tenuità del fatto in ricettazione) focalizzandosi sul modesto profitto, avrebbe potuto e dovuto valutare anche l'eventuale riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.4.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto corretti i rilievi n.1 e n.2 congiuntamente perché la Corte d'appello ha motivato in modo contraddittorio. In particolare, la Corte territoriale aveva concesso l'attenuante dell'art. 648 comma 2 c.p. (riconoscendo la particolare tenuità del reato sotto il profilo del profitto/valore), ma nello stesso tempo ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis ritenendo il fatto non minimale e l'agente abituale, pur indicando un unico precedente (condanna del 2005). La Cassazione ha ricordato che l'art. 131-bis richiede sia la particolare tenuità dell'offesa sia la non abitualità del comportamento e che l'abitualità, ai fini ostativi, sussiste quando l'autore abbia commesso almeno due reati, oltre quello in esame. Dunque la Corte suprema ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio su quel punto; ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Quanto all'attenuante ex art. 62 n.4 c.p., la Cassazione ha confermato il principio consolidato che tale attenuante è incompatibile con e assorbita dall'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p. qualora sia quest'ultima a ricomprendere anche la componente soggettiva; pertanto la Corte d'appello ha correttamente ritenuto l'assorbimento dell'art. 62 n.4 dato il riconoscimento dell'art. 648 comma 2.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede due condizioni cumulative: la particolare tenuità dell'offesa (valutata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.) e la non abitualità del comportamento. L'abitualità è esclusa salvo che l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale/professionale/per tendenza o abbia commesso almeno due reati, oltre quello in esame.

  • art. 648, comma 2, cod. pen. (ricettazione attenuata)

    Riguarda la valutazione del valore economico dell'oggetto della ricettazione e del profitto tratto dall'acquisto/ricezione nonché altri elementi relativi alla lievità o gravità del reato. È una fattispecie attenuativa specifica per la ricettazione, distinta dall'art. 131-bis quanto a struttura e finalità.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la valutazione della pena e della particolare tenuità (modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, ecc.), utilizzati sia per l'art. 648 comma 2 sia per la valutazione della particolare tenuità ai fini dell'art. 131-bis.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante per speciale tenuità del danno patrimoniale. È di natura oggettiva e può trovare applicazione soltanto se non è riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità ex art. 648 comma 2 nella sua componente soggettiva; se invece l'art. 648 comma 2 è riconosciuto, l'art. 62 n.4 rimane in essa assorbito.

Massime di principio

  • L'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione coerente e cumulativa: non basta riconoscere la particolare tenuità dell'offesa (es. per valore/profitti ridotti); occorre anche accertare l'assenza di abitualità, che non può desumersi da un unico precedente remoto.
  • L'abitualità ostativa all'art. 131-bis è configurabile solo se l'autore ha commesso almeno due illeciti, oltre quello per cui si procede, o è qualificabile come delinquente abituale/professionale/per tendenza; una sola condanna anteriore non è sufficiente.
  • Le attenuanti previste dall'art. 648 comma 2 c.p. e dall'art. 62 n.4 c.p. non sono cumulabili: se il giudice riconosce l'attenuante per il fatto di particolare tenuità (art. 648 comma 2) essa assorbe l'attenuante di cui all'art. 62 n.4; l'art. 62 n.4 opera solo quando non sussiste la componente soggettiva richiesta per l'art. 648 comma 2.
  • Il giudizio del giudice di merito deve essere coerente: riconoscere la particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 e poi negare l'applicazione dell'art. 131-bis con motivazioni contraddittorie può determinare l'annullamento parziale e il rinvio da parte della Cassazione.
  • In casi simili, se vi è un solo precedente remoto, il difensore dovrebbe sollevare la non abitualità e chiedere una rivalutazione coerente dei criteri dell'art. 133 c.p. ai fini dell'art. 131-bis; il pubblico ministero e il giudice devono motivare chiaramente come i precedenti concreti incidano sull'abitualità.

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