Sentenza n. 838/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 399/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 399/2023, nonché il provvedimento comunale che aveva dichiarato inefficace la SCIA in sanatoria e la sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia traeva origine da precedenti pronunce che avevano annullato solo parzialmente i dinieghi di sanatoria edilizia e la conseguente ordinanza di demolizione, confermando invece la legittimità delle misure ripristinatorie relative agli ampliamenti volumetrici realizzati al piano terra e al piano seminterrato. Il Comune aveva quindi rinnovato l'ordine di demolizione. La società aveva presentato una SCIA ai sensi dell'art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, prospettando il mantenimento di alcune opere difformi, tra cui un locale accessorio al piano seminterrato con altezza apparentemente ricondotta a 2,50 metri mediante un controsoffitto in cartongesso. Il Comune aveva dichiarato inefficace la SCIA, ritenendo l'intervento qualificabile come ristrutturazione edilizia pesante, soggetta a permesso di costruire, e aveva irrogato la sanzione di euro 6.995,00 per inottemperanza all'ordine di demolizione. La società aveva impugnato gli atti deducendo, in appello, violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di diniego; violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 100 e 112 c.p.c. e degli artt. 1, 34 e 35 c.p.a. per omessa pronuncia e violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione degli artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 31 e 37 del medesimo testo unico, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere. In particolare, l'appellante sosteneva l'insussistenza di ostacoli alla sanatoria, anche assumendo che la SCIA avrebbe dovuto essere qualificata come istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, e contestava il calcolo della sanzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, rilevando che la SCIA ha natura di atto privato e che l'intervento amministrativo successivo consiste nel privarla dei suoi effetti nell'esercizio dei poteri di controllo, non nel decidere su un'istanza amministrativa cui debba seguire un preavviso di diniego. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che il locale accessorio del piano seminterrato non rispettasse le altezze autorizzate: il controsoffitto in cartongesso, facilmente rimovibile, costituiva un artificio elusivo dell'ordine di riduzione volumetrica e non incideva strutturalmente sull'effettiva consistenza del locale, la cui altezza risultava pari a 2,65 metri. Il mantenimento dell'ampliamento volumetrico integrava quindi una ristrutturazione edilizia pesante, soggetta a previo permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 380/2001, rendendo improprio il ricorso alla SCIA. Anche ipotizzando che la SCIA dovesse essere qualificata come istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la società non aveva provato la doppia conformità, avendo fondato le proprie deduzioni sull'inesatta premessa dell'altezza di 2,50 metri. La presenza dell'abuso era sufficiente a giustificare sia la dichiarazione di inefficacia della SCIA sia la sanzione per inottemperanza all'ordine di demolizione. Il giudice ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per valutare l'incidenza urbanistico-edilizia di una pluralità di opere, occorre una considerazione globale e non atomistica degli interventi. È stata respinta anche la contestazione del quantum, poiché la sanzione era stata calcolata applicando 100 euro per metro cubo al volume abusivo di 69,95 metri cubi, per un totale di 6.995 euro. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'amministrazione appellata.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Non si applica al controllo successivo dell'amministrazione sulla SCIA, poiché la SCIA è un atto privato e l'intervento amministrativo mira a privarla dei suoi effetti, non a respingere un'istanza amministrativa.
art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001
La disposizione era stata invocata per presentare la SCIA in sanatoria, ma il relativo strumento è stato ritenuto improprio rispetto a un intervento qualificabile come ristrutturazione edilizia pesante.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Anche qualificando la SCIA come istanza di accertamento di conformità, la sanatoria non sarebbe stata possibile per mancata prova della doppia conformità.
art. 10 d.P.R. 380/2001
La ristrutturazione edilizia pesante, incidente sulla volumetria mediante il mantenimento dell'ampliamento abusivo, richiede il previo rilascio del permesso di costruire.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa della sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione; nel caso concreto il calcolo è stato ritenuto corretto.
art. 37 d.P.R. 380/2001
È richiamato nel quadro della disciplina della SCIA e delle opere eseguite in assenza o difformità dal titolo edilizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 87, comma 3-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza.
Massime di principio
- La comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990 non è necessaria quando l'amministrazione esercita il controllo successivo su una SCIA, perché la SCIA è un atto privato e l'intervento amministrativo consiste nella privazione dei suoi effetti, non nel diniego di un'istanza amministrativa.
- La riconduzione meramente artificiosa dell'altezza di un locale entro i limiti urbanistici mediante opere facilmente rimovibili non elide la volumetria effettiva dell'abuso né rende legittimo il mantenimento dell'ampliamento.
- Il mantenimento di un ampliamento volumetrico abusivo integra una ristrutturazione edilizia pesante soggetta a permesso di costruire; la SCIA non è uno strumento idoneo quando l'intervento richiede tale previo titolo edilizio.
- Anche qualora una SCIA sia riqualificata come istanza di accertamento di conformità, la sanatoria richiede la prova della doppia conformità; tale requisito non può ritenersi dimostrato sulla base di una rappresentazione non veritiera delle caratteristiche dimensionali dell'opera.
- Nella valutazione dell'incidenza urbanistico-edilizia di una pluralità di opere occorre considerare globalmente l'intervento, senza frazionare atomisticamente le singole opere.
- La sanzione pecuniaria prevista per l'inottemperanza all'ordine di demolizione è legittima quando sia calcolata applicando il parametro normativo e regolamentare al volume abusivo accertato.
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