Cassazione Civile, Ordinanza n. 24997/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 1997 notificati a una cooperativa di produzione e lavoro, impugnati e inizialmente annullati; la decisione favorevole alla contribuente fu poi cassata con rinvio, ma il giudizio non venne riassunto e fu ritenuto estinto. Successivamente l'agente della riscossione notificò una cartella di pagamento nel 2012, assumendo che, per effetto dell'estinzione del processo, gli avvisi di accertamento fossero divenuti definitivi. I giudici tributari di merito annullarono la cartella ritenendo tardiva la notifica, mentre la corte d'appello aggiunse che fosse maturata la prescrizione decennale, senza ulteriori atti interruttivi. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 63 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che non fosse applicabile la prescrizione ordinaria decennale e che il termine per la cartella decorresse dalla definitività dell'accertamento conseguente alla mancata riassunzione; in questa prospettiva la notifica del 2012 sarebbe stata tempestiva.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Richiama il proprio orientamento secondo cui, in materia di riscossione di imposte e sanzioni tributarie, non si applica il termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. quando la definitività dell'accertamento derivi non da un giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti. Poiché la sentenza impugnata aveva applicato un regime di prescrizione decennale non compatibile con tale principio, la decisione viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
viene evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare errore di diritto della sentenza impugnata.
art. 63 d.lgs. n. 546/1992
regola la riassunzione del giudizio tributario dopo cassazione con rinvio; la Corte ne considera il termine per stabilire quando l'atto impositivo divenga definitivo in caso di mancata riassunzione.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
prevede il termine entro cui notificare la cartella di pagamento; la Corte lo collega alla definitività dell'accertamento.
art. 2953 c.c.
la prescrizione decennale non si applica quando la definitività dell'accertamento non deriva da giudicato, ma da estinzione del processo tributario per inattività delle parti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la definitività dell'accertamento conseguente alla mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio non equivale a formazione del giudicato sostanziale derivante da sentenza passata in giudicato.
- In tema di riscossione di imposte e sanzioni tributarie, il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. non si applica quando il titolo diviene definitivo per estinzione del processo, e non per effetto di una pronuncia irrevocabile nel merito.
- Quando il giudizio tributario si estingue per inattività delle parti dopo cassazione con rinvio, il dies a quo della definitività dell'atto impositivo va ricondotto al termine per la riassunzione previsto dall'art. 63 d.lgs. 546/1992, con conseguente verifica della tempestività della cartella rispetto al termine di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973.
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