Cassazione Penale, Sentenza n. 27225/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per più episodi, uno di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e altri episodi di detenzione/cessione/trasporto di stupefacenti, con riconoscimento della continuazione, delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e alla recidiva, per una pena finale di anni 26 di reclusione oltre pene accessorie. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo: che la responsabilità fosse stata affermata sulla base di intercettazioni dal contenuto criptico interpretate in modo illogico; che l'identificazione della sua persona come utilizzatore delle utenze fosse stata compiuta solo da operanti di polizia giudiziaria e senza adeguati riscontri; che fosse ingiustificata l'attribuzione di un ruolo apicale nel sodalizio, mancando gli elementi costitutivi dell'associazione; che non fosse stata correttamente esaminata la riqualificazione di uno degli episodi ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con richiamo a un diverso coimputato; infine, che fosse illegittimo l'aumento di pena per la recidiva, poiché in passato era stato ammesso all'affidamento in prova con esito positivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche e reiterative le censure sulle intercettazioni, sull'identificazione dell'imputato e sulla struttura del sodalizio, rilevando che la Corte di merito aveva motivato in modo congruo e logico e che, in presenza di doppia conforme, le due sentenze di merito si integravano. Ha inoltre ritenuto aspecifica e non devoluta in appello la doglianza sulla riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, perché riferita a un capo e a un coimputato non riconducibili alle imputazioni contestate all'imputato. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la questione sulla recidiva, non proposta in appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
delimita il controllo di legittimità ai vizi di violazione di legge e di motivazione, senza consentire una nuova valutazione del fatto
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi delle doglianze del ricorso
art. 61, n. 11-quater, c.p.
aggravante contestata ai reati di stupefacenti
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
norma contestata per l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma contestata per i singoli episodi di detenzione/cessione/trasporto di stupefacenti
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato dal ricorrente per invocare una riqualificazione in ipotesi di lieve entità, ritenuta però doglianza aspecifica e non devoluta
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
la Cassazione ribadisce che il sindacato sul vizio di motivazione è limitato alla plausibilità e alla manifesta illogicità della motivazione
art. 131-bis c.p.
menzionato solo nel novero delle massime astratte sulla particolare tenuità, non centrale nella decisione
art. 4-bis ord. pen.
menzionato solo nelle massime astratte sulle questioni non devolute; non centrale nel caso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la sentenza di appello e quella di primo grado, quando concordi nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove, possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale; in tale ipotesi il controllo della Cassazione sul vizio di motivazione è particolarmente ristretto.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello e già motivate-mente respinte, senza un confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito, né la sostituzione della propria lettura delle risultanze probatorie a quella del giudice di merito; il controllo è limitato alla coerenza logica e alla plausibilità della motivazione.
- Nell'interpretazione di conversazioni intercettate, anche se il linguaggio è criptico o cifrato, la valutazione del significato è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da criteri logici ed esperienziali non manifestamente illogici.
- L'identificazione degli interlocutori delle intercettazioni non richiede necessariamente una perizia fonica: il giudice può fondarsi su più indici convergenti, come il contenuto delle conversazioni, il riconoscimento vocale operato da operatori di polizia giudiziaria e ulteriori riscontri investigativi; chi contesta l'identificazione deve allegare elementi oggettivi di segno contrario.
- La sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da una struttura organizzativa concreta, dalla divisione dei compiti, dall'uso di mezzi e luoghi funzionali allo scopo e dalla presenza di un ruolo direttivo o organizzativo in capo ad alcuni partecipi.
- Questioni non devolute al giudice di appello non sono deducibili per la prima volta in cassazione; ciò vale anche per la recidiva, che deve essere specificamente devoluta con i motivi di gravame.
- La richiesta di riqualificazione di un episodio in un diverso titolo di reato è inammissibile se formulata in modo aspecifico, non riconducibile alle imputazioni contestate e non supportata da una previa devoluzione in appello.
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