Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10138/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202600580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero della Difesa nell’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di un risarcimento del danno non patrimoniale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (eredi beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio pubblicata il 16 settembre 2024, divenuta irrevocabile, con la quale era stato accertato il loro diritto a ottenere dal Ministero della Difesa il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal militare deceduto e il Ministero era stato condannato al pagamento complessivo di euro 181.675,50, detratte le somme eventualmente corrisposte a titolo di equo indennizzo o di altre prestazioni indennitarie, oltre interessi. I ricorrenti hanno dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza, l’Amministrazione era rimasta inerte e non aveva adempiuto. Hanno inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio hanno prodotto l’attestazione della segreteria relativa al passaggio in giudicato della sentenza, dalla quale risultava l’assenza di appello, di revocazione straordinaria e di richiesta di trasmissione del fascicolo alla Corte di cassazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza da eseguire era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero il 17 ottobre 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione alla condanna. Ha quindi affermato la persistenza dell’obbligo del Ministero di provvedere al pagamento di quanto stabilito dal giudicato e gli ha ordinato di compiere gli atti necessari entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega a un dirigente qualificato, stabilendo un ulteriore termine di 90 giorni per l’esecuzione sostitutiva. L’eventuale compenso del commissario è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l’ottemperanza diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio successivo alla notificazione della sentenza di condanna all’amministrazione è stato ritenuto necessario prima di poter azionare l’ottemperanza per l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria.

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    La verifica dell’assenza di richiesta di trasmissione del fascicolo alla Corte di cassazione è stata utilizzata, insieme agli altri elementi attestati dalla segreteria, per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il giudicato amministrativo sia divenuto definitivo, sia stato notificato all’amministrazione condannata, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento e l’amministrazione non abbia eseguito la statuizione.
  • In presenza di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo amministrativo estraneo all’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un dirigente qualificato, e il relativo compenso può essere posto a carico dell’amministrazione soccombente.
  • La prova del passaggio in giudicato di una sentenza amministrativa può essere fornita mediante attestazione della segreteria che certifichi l’assenza di appello, di revocazione straordinaria e degli ulteriori atti processuali incompatibili con la definitività della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.