Sentenza n. 1262/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di sentenze civili di condanna al risarcimento dei danni, nonostante pagamenti parziali e un successivo accordo transattivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale civile di Agrigento e della Corte d’Appello di Palermo, che avevano condannato il Comune al pagamento di € 144.225,42 a titolo risarcitorio, oltre a € 5.000,00 per spese del grado di appello e accessori. Dopo la formazione del giudicato, le parti hanno stipulato un accordo transattivo il 30 aprile 2024, con rinuncia del creditore agli interessi e determinazione dell’importo complessivo dovuto in € 150.647,42, da pagare ratealmente. Il Comune ha effettuato pagamenti parziali, mentre il ricorrente ha sostenuto che residuasse la somma di € 65.357,56. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità dell’ottemperanza, sostenendo che l’accordo avesse natura novativa e avesse sostituito il giudicato, nonché che la somma azionata fosse diversa da quella risultante dalle sentenze. Nel merito, il Comune ha affermato di avere integralmente adempiuto all’accordo mediante il pagamento di € 40.000,00 e di ulteriori somme, riducendo il saldo attraverso la trattenuta di € 51.972,25 per asseriti debiti tributari del creditore relativi a TARI, IMU e servizio idrico. Il ricorrente ha contestato il mancato rispetto delle scadenze e l’illegittimità della compensazione o trattenuta, chiedendo l’ordine di pagamento del residuo e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. L’accordo transattivo è stato qualificato come meramente attuativo del giudicato e non novativo: la deliberazione della Giunta comunale che ne aveva approvato lo schema individuava il credito come derivante dalla sentenza passata in giudicato e disciplinava soltanto le modalità di pagamento, con rinuncia agli interessi, senza sostituire il titolo giudiziale. L’eventuale ambiguità dell’accordo sottoscritto non poteva attribuirgli una portata novativa non voluta dall’organo competente. Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile anche dopo la stipula dell’accordo, poiché permaneva una contestazione sull’integrale soddisfacimento del credito. Il fatto che fosse azionato un residuo inferiore all’importo originario della condanna non determinava inammissibilità, essendo possibile verificare i pagamenti effettuati e la quota ancora dovuta; non potevano invece essere riconosciute poste ulteriori non contenute nel giudicato. Quanto alla trattenuta per debiti tributari, il TAR ha affermato che il giudice dell’ottemperanza non può decidere autonome controversie sul rapporto tributario né accogliere una compensazione non supportata dalla prova di controcrediti certi, liquidi, esigibili e definitivamente stabilizzati. La mera produzione di prospetti o atti impositivi non definitivi, così come la mancata contestazione del creditore, non era sufficiente. Inoltre, non risultava documentata l’attivazione della procedura di verifica prevista dall’art. 48-bis d.P.R. 602/1973. Pertanto, la trattenuta non poteva ridurre l’importo dovuto in esecuzione del giudicato, restando salva la possibilità del Comune di far valere i propri crediti nelle sedi competenti dopo il loro definitivo accertamento. Il Comune è stato ordinato a pagare € 65.357,56 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Segretario generale pro tempore del Comune di Licata quale commissario ad acta, con poteri sostitutivi da esercitare nei successivi sessanta giorni su istanza del ricorrente. Il Comune è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1362 c.c. e ss.
Secondo i principi in materia di interpretazione del contratto (art. 1362 c.c. e ss.), invero, la volontà negoziale deve essere ricostruita valorizzando il comportamento complessivo delle parti e gli atti presupposti e preparatori.
La qualificazione dell’accordo transattivo deve essere ricostruita considerando il comportamento complessivo delle parti e gli atti presupposti e preparatori, tra cui la deliberazione autorizzativa dell’organo comunale.
art. 48-bis d.P.R. 602/1973
Né può giungersi a diversa conclusione qualificando la riduzione del pagamento come mera verifica o trattenuta nell’ambito delle procedure di pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione (verifica fiscale ex art. 48-bis del d.P.R. 602 del 1973).
La procedura di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni non è risultata documentata e, comunque, presuppone crediti definitivamente accertati e non contestati; non consente una rideterminazione unilaterale del credito coperto dal giudicato.
art. 2697 c.c.
Secondo il principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
L’Amministrazione che oppone una compensazione o un fatto modificativo dell’obbligo risultante dal giudicato deve provarne i presupposti, inclusa la certezza e definitività del controcredito tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile, un accordo successivo tra le parti non esclude l’azione quando l’accordo disciplina soltanto le modalità di adempimento e permane una contestazione sull’integrale soddisfacimento del credito.
- La natura novativa o meramente attuativa di un accordo transattivo stipulato da una pubblica amministrazione deve essere accertata interpretando il testo negoziale alla luce degli atti presupposti e preparatori, in particolare della deliberazione dell’organo competente che ne ha autorizzato la stipula.
- Nel giudizio di ottemperanza è possibile accertare la quota di credito già soddisfatta e quella residua, anche se l’importo azionato è inferiore a quello originariamente liquidato dal giudicato; non possono però essere riconosciute poste ulteriori non contenute nel titolo esecutivo.
- Il giudice dell’ottemperanza non può decidere autonome controversie relative a controcrediti tributari dell’amministrazione, né può ammettere una compensazione idonea a ridurre il credito da giudicato se i controcrediti non sono provati come certi, liquidi, esigibili e definitivamente stabilizzati.
- La mancata contestazione del creditore non rende automaticamente efficace la compensazione opposta dall’amministrazione; i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo risultante dal giudicato devono essere provati da chi li eccepisce.
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