Cassazione Civile, Ordinanza n. 30797/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, affinché proceda ai necessari accertamenti in fatto e rivaluti specificamente la prova contraria offerta dal contribuente in relazione a ciascuna movimentazione bancaria. La Corte demanda al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un medico odontoiatra impugna un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie per IRPEF e IRAP relativa all'anno d'imposta 2010. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente avverso il primo rigetto, senza svolgere una specifica valutazione delle prove addotte per vincere la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie. In cassazione il ricorrente deduce, da un lato, omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla prova contraria rispetto alla presunzione legale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973; dall'altro, violazione dell'art. 61 c.p.c. e degli artt. 7 e 58 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR escluso la possibilità di utilizzare, o comunque valutare, una perizia formata in sede penale sui medesimi fatti, prodotta nel giudizio tributario. La sostanza delle censure è che il giudice di merito non abbia verificato analiticamente, per ciascuna movimentazione, l'efficacia delle prove offerte dal contribuente.
Norme richiamate
art. 32, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
presunzione legale relativa in materia di accertamenti bancari
I dati risultanti dai conti correnti bancari sono idonei a fondare l'accertamento fiscale; l'onere della prova si inverte a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica dell'estraneità di ogni singola movimentazione a operazioni imponibili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato per denunciare l'omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo alla prova contraria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato per censurare la violazione di norme processuali nella valutazione della consulenza/perizia e dei mezzi istruttori.
art. 61 c.p.c.
La Corte considera infondata l'idea che il giudice tributario non possa valutare, ai fini probatori, una perizia già formata in sede penale; il problema non era la CTU in sé, ma la mancata valutazione della prova prodotta.
artt. 7 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'ammissibilità e valutabilità di prove prodotte nel giudizio tributario, incluse quelle provenienti dal procedimento penale.
art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in giurisprudenza come norma che, insieme all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, prevede la presunzione legale nelle indagini bancarie anche ai fini IVA.
art. 2729 c.c.
La presunzione di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 è una presunzione legale e non richiede i requisiti delle presunzioni semplici (gravità, precisione e concordanza).
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, i dati dei conti correnti sono sufficienti a integrare la prova dell'Ufficio, operando una presunzione legale relativa a favore dell'erario.
- Il contribuente può vincere la presunzione solo mediante prova analitica e specifica per ciascuna operazione bancaria, dimostrando la non riferibilità della singola movimentazione a redditi o operazioni imponibili.
- Il giudice di merito deve esaminare in modo rigoroso e puntuale le prove offerte dal contribuente, dando conto in motivazione dell'esito della verifica per ogni singola movimentazione accertata.
- Non è sufficiente una motivazione generica o astratta sulla presunzione bancaria: occorre la valutazione concreta della documentazione prodotta dal contribuente.
- Una perizia o altra risultanza istruttoria formatasi in sede penale può essere valorizzata nel giudizio tributario; il punto decisivo è la sua effettiva valutazione ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, non una preclusione astratta alla sua considerazione.
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