Cassazione Civile, Ordinanza n. 23498/2021 del 26/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contitolare)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda proposta dalla società contitolare dei diritti di sfruttamento di alcune opere cinematografiche, la quale lamentava che l'altra società avesse concluso senza il suo consenso contratti di sfruttamento delle opere e chiedeva il rendiconto delle somme incassate e il pagamento dei relativi importi. La convenuta sosteneva di essere la legittima distributrice delle opere, in quanto subentrata nel mandato originariamente conferito alla società incorporata e titolare di un mandato esclusivo e perpetuo per l'Italia e il mondo. In appello la società convenuta censurava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto l'illecito sfruttamento esclusivo dei diritti della contitolare. In cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 1723 c.c., sostenendo che il mandato in rem propriam fosse opponibile alla nuova contitolare dei diritti per effetto del mero subentro nella titolarità delle quote e che lo scioglimento del mandato fosse disciplinato dall'art. 78 l. fall. solo in caso di fallimento del mandatario; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d'appello considerato documenti attestanti la titolarità dei diritti e dei diritti di distribuzione; 3) ulteriore omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato l'accettazione da parte della contitolare di alcuni pagamenti relativi allo sfruttamento delle opere. La resistente eccepiva inoltre improcedibilità e inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e mancato deposito dei documenti richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l'acquirente di quote di diritti di sfruttamento subentrerebbe automaticamente nel mandato stipulato dal precedente contitolare: in mancanza di una pattuizione ad hoc o di una previsione legale eccezionale, l'acquirente del bene o del diritto non succede nei contratti conclusi dal cedente per la sua gestione; il mandato in rem propriam non ha natura reale e non si trasferisce automaticamente con il diritto cui accede. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi fondati sull'art. 360, n. 5 c.p.c. sia per la preclusione della "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., sia per difetto di specificità e autosufficienza, e comunque li ha reputati non decisivi o infondati. La Corte ha quindi confermato la decisione d'appello e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1723 c.c.
Il mandato in rem propriam è caratterizzato da una peculiare stabilità rispetto ad alcune vicende del mandante, ma non assume natura reale né determina, di per sé, successione automatica dell'acquirente del diritto nel rapporto di mandato.
art. 78 l. fall.
Lo scioglimento del mandato è previsto per il fallimento del mandatario; la norma non è utile a fondare lo scioglimento o la opponibilità nei confronti dell'acquirente quando sia fallito il mandante.
art. 2558 c.c.
La successione nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa è ipotesi eccezionale prevista dalla legge, richiamata dalla Corte per escludere che un analogo effetto si produca automaticamente al di fuori dei casi espressamente stabiliti.
art. 360 c.p.c.
Il vizio motivazionale è deducibile nei limiti ristretti del nuovo testo della norma e non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 366 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, con adeguata trascrizione o sintesi e indicazione della loro collocazione processuale.
art. 369 c.p.c.
È richiesto il deposito degli atti e documenti richiamati nel ricorso nei limiti previsti dalla norma, pena l'inammissibilità o improcedibilità delle doglianze che su di essi si fondano.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di "doppia conforme" è preclusa la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'acquirente di un bene o di una quota di diritti non subentra automaticamente nei contratti stipulati dal cedente per la gestione di quel bene, salvo che una norma speciale o una pattuizione espressa dispongano diversamente.
- Il mandato in rem propriam non ha efficacia reale e non si trasferisce con il solo trasferimento del diritto cui si riferisce: la sua opponibilità al terzo acquirente richiede un titolo negoziale o legale specifico.
- La tutela del mandatario, quando il mandante disponga del diritto in modo incompatibile con il mandato, è di regola di tipo obbligatorio e risarcitorio nei confronti del mandante, non di automatica opponibilità al terzo avente causa.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto ai casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e non consente la rivalutazione del materiale istruttorio.
- Il ricorrente che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento del suo dibattito processuale e la sua decisività; la mera censura del mancato esame di singoli documenti è insufficiente.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto.
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