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Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del 27 marzo 2026 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Potenza ha dichiarato irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di irricevibilità dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno, chiedendone in via cautelare la sospensione. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorso prospettava, almeno in parte, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. L’Amministrazione ha depositato il provvedimento del Questore di Venezia del 6 marzo 2025, con cui era stata respinta una precedente istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente nel 2023.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso apparentemente infondato. In primo luogo, ha richiamato il prevalente orientamento secondo cui, in presenza di attività amministrativa vincolata, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullamento del provvedimento quando questo risulti sostanzialmente legittimo. In secondo luogo, ha valorizzato il precedente provvedimento del Questore di Venezia di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, depositato dall’Amministrazione, quale elemento ostativo rilevante. Ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’atto impugnato e ha respinto la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha richiamato per valutare la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi è stata esaminata alla luce del principio secondo cui tale omissione non conduce all’annullamento dell’atto sostanzialmente legittimo quando l’attività amministrativa sia vincolata.

Massime di principio

  • Nelle attività amministrative vincolate, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non comporta l’annullamento del provvedimento quando l’atto risulti sostanzialmente legittimo e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può valorizzare un precedente provvedimento amministrativo, relativo al rigetto di una domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, quale elemento idoneo a escludere, in via sommaria, la fondatezza della domanda di annullamento di un successivo provvedimento di irricevibilità o diniego.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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