Cassazione Penale, Ordinanza n. 39884/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente, rilevabile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello di Venezia aveva confermato la decisione, applicando la pena di mesi 1 di reclusione ed euro 50 di multa per un tentativo di furto aggravato. Con il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'interessato, veniva dedotto vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto da soggetto privo di legittimazione, perché non presentato da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione, ma dall'imputato personalmente.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato come base del reato contestato nella forma del tentativo.
art. 624 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice del furto.
art. 625, n. 7, c.p.
Richiamato come circostanza aggravante del furto contestato.
art. 129 c.p.p.
Invocato nel ricorso per sostenere l'omesso rilievo di cause di non punibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Utilizzato per dichiarare senza formalità l'inammissibilità del ricorso proposto da soggetto privo di legittimazione.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non scusabile.
Corte cost. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore munito di abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; se è presentato personalmente dall'imputato, è inammissibile per difetto di legittimazione.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando risulti ictu oculi da un vizio processuale evidente, come la proposizione da parte di un soggetto non legittimato.
- In caso di inammissibilità del ricorso per causa non ascrivibile ad assenza di colpa, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
- Il motivo di ricorso che deduca il mancato rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non può essere esaminato nel merito se l'impugnazione è inammissibile per un vizio originario di legittimazione del ricorrente.
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