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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-650/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2024. — E EAD contro DW e Flightright GmbH contro Condor Flugdienst GmbH. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesgericht Korneuburg e dal Landgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Viaggio “tutto compreso” – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 6 – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 14, paragrafo 5 – Applicazione cumulativa – Limiti – Regolamento n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 4, paragrafo 3 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di negato imbarco – Passeggeri informati anticipatamente di un negato imbarco – Informazione errata – Operatore turistico che trasferisce i passeggeri su un altro volo – Volo nondimeno effettuato dal vettore aereo operativo, come inizialmente previsto – Obbligo di compensazione pecuniaria incombente al vettore aereo operativo – Articolo 13 – Possibilità di chiedere il risarcimento all’operatore turistico. — Cause riunite C-650/23 e C-705/23

Giurisprudenza europea62023CJ0650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nei pacchetti "tutto compreso", il passeggero può invocare il regolamento n. 261/2004 anche se l’informazione erronea sulla soppressione del volo proviene dall’operatore turistico e non dal vettore aereo. Se il volo viene comunque operato, la situazione va qualificata come negato imbarco comunicato anticipatamente e il vettore operativo deve corrispondere la compensazione pecuniaria. Il rischio di informazioni inesatte del tour operator ricade sul vettore, ferma la possibilità di regresso verso l’operatore turistico.

Compensazione pecuniaria per negato imbarco in un viaggio "tutto compreso" quando l’operatore turistico informa erroneamente il passeggero della cancellazione o modifica del volo, ma il volo viene comunque operato

La questione giuridica

Se, nell’ambito di un viaggio "tutto compreso", un passeggero titolare di prenotazione confermata possa ottenere dal vettore aereo operativo la compensazione pecuniaria ex regolamento n. 261/2004 quando l’operatore turistico, senza previa informazione del vettore, gli comunica che il volo inizialmente previsto non sarà effettuato o viene cancellato, inducendolo a non presentarsi all’imbarco, ma il volo è poi effettivamente operato come previsto; e se tale situazione integri un "negato imbarco" ai sensi dell’articolo 2, lettera j), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), deve essere interpretato nel senso che, in un viaggio "tutto compreso", il passeggero titolare di prenotazione confermata ha diritto alla compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo anche quando l’operatore turistico lo abbia erroneamente informato, senza previa consultazione del vettore, che il volo non sarebbe stato effettuato o sarebbe stato cancellato, se il volo è poi stato eseguito come previsto; il mancato presentarsi all’imbarco non esclude il diritto alla compensazione in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente. Resta salvo il diritto del vettore di agire in regresso verso l’operatore turistico ai sensi dell’articolo 13.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 6, del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 13 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 3, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 29 della direttiva (UE) 2015/2302
  • Direttiva 90/314/CEE

Compensazione per negato imbarco in viaggio "tutto compreso"

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali, uno austriaco e uno tedesco, relativi all’applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 in casi di pacchetti turistici "tutto compreso". In entrambi i procedimenti, i passeggeri erano stati informati dall’operatore turistico che il volo inizialmente previsto non sarebbe stato effettuato o che la prenotazione era stata modificata, ma il volo è stato poi effettivamente operato dal vettore aereo.

Fatti e procedimenti principali

Nel procedimento C-650/23, un passeggero aveva una prenotazione confermata per un volo di ritorno Heraklion-Linz, ma l’operatore turistico gli comunicava la modifica del volo in termini di orario e destinazione finale. Il passeggero non si presentava all’imbarco del volo originario e chiedeva la compensazione pecuniaria ex articolo 7 del regolamento n. 261/2004. Nel procedimento C-705/23, due passeggeri di un pacchetto turistico ricevevano dall’operatore turistico la comunicazione dell’annullamento del volo di andata e della riprogrammazione al 20 luglio 2020; anche qui il volo originario risultava comunque operato.

Questioni sottoposte alla Corte

I giudici del rinvio chiedevano, in sostanza, se una comunicazione anticipata dell’operatore turistico al passeggero, relativa alla mancata effettuazione del volo o alla sua cancellazione, potesse integrare un "negato imbarco" ai sensi dell’articolo 2, lettera j), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, anche se il vettore aereo aveva poi effettuato il volo come previsto. In particolare, si domandava se il vettore operativo fosse tenuto a pagare la compensazione pecuniaria pur non avendo esso stesso comunicato il diniego di imbarco.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama la definizione di:

  • "vettore aereo operativo" e di "operatore turistico" all’articolo 2 del regolamento n. 261/2004;
  • "prenotazione" all’articolo 2, lettera g);
  • "negato imbarco" all’articolo 2, lettera j);
  • "cancellazione del volo" all’articolo 2, lettera l).

Richiama inoltre l’articolo 3, paragrafi 2 e 6, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 13 del regolamento n. 261/2004, nonché l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che, nei pacchetti turistici, il passeggero può scegliere di avvalersi del regolamento n. 261/2004; la tutela non è assorbita dalla direttiva 2015/2302. I due strumenti possono sovrapporsi, ma devono evitare il doppio risarcimento.

La Corte rileva poi che i voli controversi sono stati effettivamente operati: non vi è quindi una "cancellazione del volo" ai sensi dell’articolo 2, lettera l), bensì una situazione da ricondurre al "negato imbarco". Richiamando la sentenza LATAM Airlines Group, ribadisce che il diritto alla compensazione sorge anche quando il passeggero è informato in anticipo del rifiuto di imbarco e non si presenta fisicamente all’accettazione, purché abbia una prenotazione confermata e non vi siano ragionevoli motivi per il diniego.

La Corte estende tale principio al caso in cui la comunicazione anticipata provenga non dal vettore aereo, ma dall’operatore turistico. Il regolamento, infatti, consente che alcune informazioni rilevanti siano trasmesse indifferentemente dal vettore o dall’operatore turistico, e mira a far gravare sul vettore il rischio delle informazioni inesatte comunicate al passeggero dal tour operator, poiché il passeggero non è parte del rapporto tra questi due soggetti.

Regresso del vettore aereo

La Corte sottolinea infine che l’obbligo del vettore di pagare la compensazione non lo priva di tutela: ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 261/2004, il vettore può chiedere il rimborso o il risarcimento all’operatore turistico o ad altri terzi secondo il diritto applicabile. In questo modo l’onere economico può essere trasferito, se del caso, al soggetto che ha causato l’erronea informazione.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che, in un viaggio "tutto compreso", il passeggero può chiedere la compensazione pecuniaria al vettore aereo operativo quando l’operatore turistico lo abbia avvertito, senza previa informazione del vettore, che il volo non sarebbe stato effettuato, mentre il volo è stato in realtà operato come previsto. Il fatto che il passeggero non si sia presentato all’imbarco non esclude il diritto alla compensazione in una situazione di negato imbarco comunicato anticipatamente.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereipacchetti turisticitutela dei passeggerinegato imbarcoresponsabilità e regresso tra vettore e operatore turistico

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