Cassazione Penale, Sentenza n. 2741/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma delle condanne per tentato furto in abitazione, tentata acquisizione di sostanza stupefacente, omessa denuncia, favoreggiamento personale e rivelazione di segreto d'ufficio. Denuncia che i giudici di merito abbiano pregiudizialmente escluso la sua versione difensiva secondo cui i contatti con presunti spacciatori e il progetto del furto sarebbero stati messinscene finalizzate a guadagnarsi il ruolo di confidente/ informatore. Lamenta travisamento delle intercettazioni, mancata assunzione di testimonianze richieste in appello (Di Lillo, Migliore) ritenute utili a provare la qualità informativa del suo comportamento, carenze di motivazione sulla univocità degli atti e sulla consapevolezza della detenzione dello stupefacente, errata qualificazione penale e vizio nella determinazione della pena (mancata indicazione degli indici dell'art. 133 c.p. e mancato riconoscimento di attenuanti). Invoca inoltre che i suoi comportamenti fossero scriminati dall'art. 51 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericita dei motivi, rilevando che gli stessi riproducono semplicemente le doglianze gia' esaminate in appello e non confrontano criticamente le specifiche e articolate argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 17-24). La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano indicato una pluralita' di comportamenti, anteriori, contestuali e successivi al fatto, inconciliabili con la tesi della messinscena e idonei a sostenere le condanne. In particolare, la Corte ha confermato la ricostruzione di favoreggiamento e di rivelazione di segreto d'ufficio, rilevando la consequenzialita' cronologica tra l'acquisizione di informazioni investigative e le comunicazioni al terzo, e l'idoneita' delle condotte a eludere le indagini; ha escluso che la finalita' di ottenere un confidenziale giustifichi la rivelazione di segreti d'ufficio. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto irrilevante la doglianza sul mancato aumento da parte della Corte d'appello, poiche' l'aumento non e' stato impugnato dal PM e la modifica sarebbe stata a favore dell'imputato (pena in primo grado ritenuta, dai giudici d'appello, troppo lieve). Per l'inammissibilita' il ricorrente e' stato condannato alle spese e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 51 cod. pen.
Invocata dal ricorrente come scriminante (adempimento di un dovere per attivita' investigativa sotto copertura), la Corte ha escluso che l'intento di assicurarsi il favore di un indagato giustifichi la rivelazione di segreti d'ufficio: non vi e' relazione di necessita' con i doveri della polizia giudiziaria e quindi non opera la scriminante
art. 326 cod. pen.
Norma relativa alla rivelazione di segreto d'ufficio; la Corte ha ritenuto integrato il reato per la diffusione di notizie investigative destinate a rimanere segrete, anche se comunicate con la finalita' di ottenere favori
art. 361 cod. pen.
Richiamato in motivazione come riferimento normativo rispetto ad un capo d'imputazione; la sentenza censurata dal ricorrente non puo' essere reclamata in Cassazione con argomentazioni generiche se la Corte d'appello ha trattato specificamente la questione
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Normativa sugli stupefacenti evocata nella ricostruzione probatoria (sia sul quantum contestato che sulle ipotesi di lieve entita'); la Corte ha ritenuto che la mera presenza successiva di pochi grammi non esonera da valutazioni sull'idoneita' e sulla direzione delle azioni attribuite all'imputato
art. 133 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla quantificazione della pena e alle attenuanti; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di interesse, ricordando che la Corte d'appello ha valutato la pena come eventualmente incongrua in senso favorevole
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata dalla Corte per la condanna accessoria
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la mancata assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilita' esclude l'esenzione dalla condanna alle spese accessorie
Sez. 6, Sentenza n. 43548 del 15/05/2019 (Alvaro)
Giurisprudenza di riferimento citata per l'affermazione che il favoreggiamento e' reato di pericolo, a forma libera e a dolo specifico, e che non e' necessario che l'elusione delle indagini si sia effettivamente realizzata: e' sufficiente la condotta diretta appunto a tal fine
Massime di principio
- La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi meramente ripetitori delle censure gia' trattate in appello se non svolgono un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata: le censure generiche sono inammissibili.
- Nelle imputazioni che pongono al centro rapporti di complicità e comunicazioni tra operatore di polizia e soggetti indagati, la valutazione della concatenazione cronologica e delle condotte precedenti e successive e' decisiva per escludere tesi difensive di messinscena o di attivita' investigativa lecita sotto copertura.
- La finalita' di ottenere un confidente o il generico intento di investigazione non scrimina la rivelazione di segreti d'ufficio: non sussiste una scriminante per la comunicazione di notizie investigative non necessarie ai doveri istituzionali.
- Per il reato di favoreggiamento e per la rivelazione di segreto d'ufficio e' sufficiente una condotta idonea e diretta a ostacolare le indagini; non e' richiesto che l'elusione delle indagini si sia concretamente verificata.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e motivatamente riferite agli indici dell'art. 133 c.p.; la mancata impugnazione da parte del PM di un aumento di pena rende inutilizzabile la considerazione favorevole dell'appellante in materia di correzione per difetto.
- In caso di inammissibilita' del ricorso per genericita', e salvo assenza di colpa, il ricorrente e' condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, con importi determinati dal giudice in relazione alla manifesta inconsistenza delle doglianze.
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