Cassazione Civile, Sentenza n. 4965/2020 del 25/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appellante)
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1078 del 2010. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata e notificata il 26 giugno 2017, aveva dichiarato inammissibile l’appello perché la notificazione dell’atto di impugnazione al litisconsorte necessario non era stata rinnovata entro il termine assegnato. All’udienza del 3 maggio 2011, su richiesta della parte appellante, era stato disposto il rinnovo della notifica e il rinvio all’udienza del 20 settembre 2011; la notificazione era stata prodotta soltanto all’udienza del 5 giugno 2012 e risultava eseguita tra il 17 febbraio e il 5 marzo 2012. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 350, 163-bis, 164, 291 e 331 c.p.c., sostenendo che la notificazione era stata rinnovata per l’udienza del 20 settembre 2011 e poi nuovamente per le udienze successive del 21 gennaio e del 5 giugno 2012; ha inoltre dedotto che i rinnovi successivi erano stati necessari per il mancato rispetto del termine a comparire e che il giudice d’appello non aveva fissato un termine espresso per la rinnovazione.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha chiarito che l’ordine di rinnovazione non deve indicare necessariamente un termine perentorio espresso: se il termine manca, esso può essere individuato in quello a comparire ex art. 163-bis c.p.c., calcolato rispetto all’udienza di rinvio e nel rispetto dei limiti temporali richiamati dall’art. 307 c.p.c. Nel caso concreto, il rinvio dal 3 maggio al 20 settembre 2011 consentiva di ricavare implicitamente il termine perentorio e di effettuare la rinnovazione rispettando il termine a comparire di sessanta giorni applicabile ratione temporis. La Corte territoriale aveva però errato nel ritenere che la notifica fosse stata eseguita soltanto tardivamente: dagli atti risultava una notificazione il 29 luglio 2011, sebbene senza rispetto del termine a comparire, seguita da ulteriori reiterazioni. La fattispecie non integrava l’omissione totale dell’incombente, cui consegue l’inammissibilità ex art. 291 c.p.c.; l’esecuzione tardiva della rinnovazione comportava invece, secondo la disciplina applicabile, l’estinzione del processo, che non poteva essere dichiarata in assenza di eccezione, in applicazione dell’art. 307 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica della L. n. 69 del 2009. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
qualora il giudice d’appello si limiti ad ordinare l’integrazione del contraddittorio senza indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi – alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, e del principio della ragionevole durata del processo – in quello indicato dall’art. 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell’udienza di rinvio
Il termine perentorio per rinnovare la notificazione, se non indicato nell’ordine giudiziale, è individuabile in via interpretativa nel termine a comparire, in coerenza con il giusto processo e la ragionevole durata del procedimento.
art. 163-bis c.p.c.
In caso di rinnovazione ordinata dal giudice d’appello senza indicazione del termine perentorio, questo può essere ricavato dal termine a comparire previsto dall’art. 163-bis c.p.c., avuto riguardo alla data dell’udienza di rinvio; nel caso in esame, il termine era parametrato sul rispetto del termine di comparizione di sessanta giorni previsto dall’art. 163-bis nel testo applicabile ratione temporis
In mancanza di un termine espresso per la rinnovazione, il termine a comparire previsto dall’art. 163-bis c.p.c., rapportato all’udienza di rinvio, consente di determinare il termine entro cui adempiere, purché restino rispettati i limiti temporali indicati dalla disciplina applicabile.
art. 291 c.p.c.
La situazione così determinatasi, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non era sussumibile nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica dell’appello sanzionata con l’inammissibilità del gravame ex art. 291 c.p.c., giacchè tale ipotesi presuppone che l’incombente sia stato del tutto omesso
L’inammissibilità prevista dall’art. 291 c.p.c. per l’inottemperanza all’ordine di rinnovazione presuppone che la rinnovazione sia stata omessa del tutto; la sua esecuzione tardiva non rientra in tale ipotesi.
art. 307 c.p.c.
mentre in ipotesi di rinnovazione eseguita tardivamente, la sanzione è l’estinzione del processo (ex plurimis, Cass. 30/05/2017, n. 13637; 03/11/2006, n. 23587), che nel caso in esame non avrebbe potuto essere dichiarata in assenza di eccezione, trovando applicazione l’art. 307 c.p.c. nel testo antecedente alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009.
La rinnovazione tardiva, distinta dall’omissione totale, comporta l’estinzione del processo; secondo il testo dell’art. 307 c.p.c. applicabile ratione temporis, tale estinzione non poteva essere dichiarata in assenza di eccezione.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello ordina la rinnovazione della notificazione senza fissare espressamente un termine perentorio, il termine può essere individuato in quello a comparire ex art. 163-bis c.p.c., calcolato in relazione all’udienza di rinvio e nel rispetto dei limiti temporali applicabili.
- Se le prescrizioni dell’ordine di rinnovazione, considerate in concreto, non consentono alla parte di adempiere nel rispetto del termine a comparire, il giudice deve assegnare un nuovo termine, a tutela del giusto processo e dell’affidamento della parte.
- L’omissione totale della rinnovazione della notificazione e la sua esecuzione tardiva sono fattispecie distinte: la prima è sanzionata con l’inammissibilità del gravame ex art. 291 c.p.c.; la seconda comporta l’estinzione del processo secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
- Quando trova applicazione il testo dell’art. 307 c.p.c. anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, l’estinzione conseguente alla rinnovazione tardiva non può essere dichiarata in assenza di eccezione.
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