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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06917/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto dal difensore di ufficio senza specifico mandato ad impugnare conferito dall'imputato assente successivamente alla sentenza, ritenendo applicabile anche al giudizio di legittimità l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa d'ufficio dell'imputato, assente al processo e dichiarato irreperibile in sede di appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tutti ricondotti a vizi di motivazione e a violazioni di legge sostanziale e processuale. La Corte non esamina nel merito tali censure perché rileva un vizio preliminare di ammissibilità: il difensore era privo di uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza. Secondo la Corte, per l'imputato assente tale mandato è richiesto a pena di inammissibilità dell'impugnazione e la regola si applica anche al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza

    Per l'imputato assente, l'impugnazione è inammissibile se il difensore non è munito di uno specifico mandato a impugnare conferito dopo la sentenza; la disposizione si applica anche al ricorso per cassazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33

    Norma che ha introdotto l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., richiamata come base della disciplina sull'impugnazione proposta dall'imputato assente.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è assente, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
  • La disciplina sul mandato specifico a impugnare, prevista per garantire la sicura conoscenza dell'evoluzione processuale da parte dell'imputato assente, opera anche nel giudizio di cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se risulta proposto dal difensore senza il prescritto mandato speciale, senza che la Corte possa passare all'esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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