Sentenza n. 11882/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota prot. 0057590 del 13.02.2026 con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha negato l’accesso ai documenti richiesti dal ricorrente con l’istanza presentata via pec in data 15.01.2026 e protocollata con numero 0011538, nonché avverso il silenzio – rifiuto serbato sulla successiva nota del 16 febbraio 2026 con cui il ricorrente ribadiva e precisava il contenuto della prima istanza del 15.01.2026, e conseguentemente per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente - ove occorra previa disapplicazione dell’art. 11, comma 1, lett b) del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato dall’A.g.com. con delibera 383/17 CONS - a prendere visione ed estrarre copia, di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata il 15.01.2026, e della successiva istanza del 16 febbraio 2026, con conseguente ordine all’A.g.com., ai sensi dell’art. 116, comma 4 c.p.a., di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso ai documenti relativi ai criteri di determinazione del trattamento di fine rapporto del personale dirigenziale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e mancato riscontro a una successiva istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accesso difensivo agli atti concernenti il trattamento di fine rapporto dei dirigenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: atti e criteri di determinazione, formule matematiche, tabelle, eventuali software e istruzioni, nonché dati anonimizzati relativi a trattamenti corrisposti ad altri dirigenti. L’Autorità ha parzialmente accolto l’istanza, trasmettendo le tabelle stipendiali del trattamento retributivo fondamentale, ma ha negato il resto ritenendo la richiesta esplorativa e ricostruttiva, i software meri strumenti tecnici e i dati comparativi lesivi della riservatezza economica. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina dell’accesso difensivo, sostenendo la necessità della documentazione per quantificare le proprie spettanze e tutelare giudizialmente il relativo diritto. Ha inoltre impugnato il silenzio serbato sulla successiva nota con cui aveva sollecitato il riesame del diniego.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto legittimo il diniego quanto alle formule matematiche di calcolo, ai software, ai programmi informatici, alle istruzioni tecniche e ai dati relativi ai trattamenti individuali di altri dirigenti, anche se anonimizzati, perché tali elementi non costituiscono la disciplina generale del trattamento economico e non presentano il necessario nesso di strumentalità con la situazione giuridica finale dedotta. È stato invece ritenuto illegittimo il diniego relativo agli eventuali regolamenti, accordi sindacali, circolari interpretative e altri atti generali che disciplinino o integrino il trattamento economico dirigenziale, comprese le eventuali maggiorazioni e il regime speciale di indennità di fine rapporto. Tali atti sono direttamente pertinenti alla verifica dell’estensione dell’equiparazione tra il trattamento del personale del Garante per la protezione dei dati personali e quello dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il TAR ha precisato che la questione sull’effettiva applicabilità del regime speciale al ricorrente appartiene al merito dell’eventuale controversia sul rapporto e non può essere anticipata nel giudizio di accesso. L’Autorità è stata quindi obbligata a consentire l’accesso agli atti generali eventualmente esistenti entro trenta giorni, restando esclusi gli atti gestionali, le modalità operative interne, gli strumenti informatici e i dati relativi a singole posizioni. Il silenzio sulla nota del 16 febbraio 2026 non è stato considerato autonomo silenzio significativo, poiché la nota costituiva una mera reiterazione e sollecitazione al riesame di una richiesta già definita con provvedimento espresso. Spese integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Disciplina generale dell’accesso documentale; l’accesso difensivo richiede la dimostrazione della necessità della conoscenza dei documenti per la cura o difesa di una posizione giuridica.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Fondamento dell’accesso difensivo; l’ostensione è ammessa quando la conoscenza del documento è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici e sussiste un nesso diretto e immediato di strumentalità con la situazione giuridica finale.
art. 116 c.p.a.
Rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il giudice può ordinare l’esibizione della documentazione dovuta.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accoglimento, di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti oggetto dell’accesso.
art. 156, comma 3, lett. d), d.lgs. 196/2003
Attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali il potere di disciplinare il trattamento giuridico ed economico del personale secondo i criteri previsti dalla legge n. 249/1997 e prevede il riferimento al trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
art. 2, commi 1 e 2, Regolamento del Garante n. 2/2020
Richiama, per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale del Garante, le disposizioni e i criteri regolamentari vigenti presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, inclusi gli accordi negoziali con le organizzazioni sindacali.
art. 11, comma 1, lett. b), Regolamento AGCOM adottato con delibera 383/17/CONS
Disposizione regolamentare la cui eventuale disapplicazione era stata richiesta dal ricorrente, ma che non risulta decisiva nell’accoglimento parziale della domanda.
Massime di principio
- L’accesso difensivo è una fattispecie autonoma rispetto all’accesso documentale ordinario e richiede che il richiedente dimostri, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, un nesso diretto, immediato e necessario tra i documenti richiesti e la situazione giuridica finale che intende curare o difendere.
- Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione e il giudice devono verificare l’astratta pertinenza e la necessaria strumentalità dei documenti rispetto alla posizione giuridica dedotta, senza anticipare la valutazione sulla concreta efficacia probatoria o decisività degli stessi, riservata al giudice competente per l’eventuale controversia principale.
- Quando la posizione giuridica invocata si fonda su una disciplina generale o su un regime di equiparazione normativa, l’accesso difensivo comprende gli atti generali che disciplinano o integrano tale regime, quali regolamenti, accordi sindacali e circolari interpretative, se direttamente pertinenti alla verifica della pretesa sostanziale.
- Sono estranei all’accesso difensivo gli elementi meramente gestionali o operativi, quali software, istruzioni tecniche, modalità interne di calcolo e dati relativi a singole posizioni individuali, quando non integrino la disciplina generale da cui deriva la situazione giuridica fatta valere.
- La mancata risposta a una nota successiva non forma un autonomo silenzio significativo quando la nota si limita a reiterare o sollecitare il riesame di un’istanza di accesso già espressamente definita, senza introdurre elementi nuovi.
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